Introduzione  

  Storia Sintetica  

  Cronologia  

 

Il Ventunesimo Secolo

dal 2006 al 2008


2006

 

La Sentenza TAR Lazio n. 2362 del 16 gennaio  si esprime ancora in tema di RIATTIVAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOSTOMATOLOGIA PER MEDICI CHIRURGHI. 

E' relativa al Ricorso per ottenere la riattivazione della Specialità in Odontostomatologia.

La Giustizia Amministrativa, accogliendolo, ordina all’ Amministrazione Ministeriale, rea di "silenzio-inadempimento",  di fornire regolari e ufficiali risposte circa la mancata riattivazione.

 

La Legge n. 43 del 1 febbraio, "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali, apre le porte all'Odontotecnico Clinico, laureato.

Infatti l'art. 5 della legge prevede la possibilità dell'istituzione di nuove figure professionali, previo parere espresso da apposite Commissioni istituite presso il Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute.


La Corte d'Appello di Milano, il 7 febbraio, conferma in secondo grado la condanna per abusivismo professionale, comminata ad uno studente CLOPD sorpreso mentre attendeva ad una cementazione di ponte protesico, presso uno studio privato nel 2004.

Questo disposto giuridico avvia riflessioni e interpretazioni circa  la legittimazione di ruoli clinici da delegare ad Assistenti alla poltrona, Odontotecnici collaboratori, Team Odontoiatrici ecc., soprattutto quando, contestualmente, taluni propongono la delegittimazione delle competenze odontostomatologiche insite nella professione medico - chirurgica.

 

Il TAR Sicilia - Palermo, con Sentenza n. 473 del 28 febbraio, nega l'accesso al Concorso per la Dirigenza di 1° livello nel SSN al laureato al CLOPD, perchè privo del requisito della specializzazione, come in art. 15 c. 3, del D.Lgv. n. 502/1992 e del Pronunciamento del C.d.S. n. 3597/2004.

 

La Corte d'Appello di Genova, Sezione I, con Sentenza del 8 marzo, condanna  un odontotecnico che esercitava abusivamente la professione di dentista, al risarcimento di danni, pari a ventimila Euro, sia all'Ordine Provinciale, sia all'ANDI locale, che si erano costituite parte civile.

Il Giudice, ritenendo che "l’esercizio abusivo  compromette i valori connessi all’ordinario esercizio della professione”,  ammette il "danno morale" (non patrimoniale!) subito dalle Istituzioni.

 

Con l'anno corrente si rinnovano  i vertici direttivi alla FNOMCEO.

Presidente il dott. Pagni, Presidente dell'Ordine provinciale di Torino.

Per la Commissione Centrale Odontoiatri sempre in sella il dott. G. Renzo di Messina (medico chirurgo doppio iscritto agli Albi).

Non sembra mutato l'atteggiamento della componente odontoiatrica della Federazione, che ancora persegue l'autonomia ordinistica, come annunciato nel Comunicato Stampa FNOMCeO del 24 marzo.

 

Il 28 marzo viene depositata la Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 1213 del 22 novembre 2005, potendosi ora conoscere nel dettaglio anche  le motivazioni.

E’ una "Venezia-bis". 

Conferma ovvia e ineccepibile del principio di INTERDISCIPLINARIETA’ tra la professione del Medico e la professione del Dentista.

Il Giudice Monocratico, motivando l'assoluzione del malcapitato Collega Medico, disaminata la complessa  normativa giuridico - legislativa vigente, ribadisce che “…alla luce di tale escursus normativo, è indubbia quindi la distinzione e l’autonomia delle due professioni: il medico chirurgo non può fregiarsi della qualifica di odontoiatra, stante il quadro normativo. …"...."Nondimeno però è innegabile che tra le due professioni intercorra INTERDISCIPLINARIETA’, con la conseguenza che l’attività di  odontostomatologia non appare preclusa ad ognuna delle due professioni ed in particolare a quella dei medici chirurghi, essendo la stessa una delle discipline praticabili dai medici”.

Quindi  tutto nuovamente e irrevocabilmente ribadito: il Medico - Chirurgo monoiscritto al solo Albo Medici, cura lecitamente l'odontostomatologia (bocca e denti),  usando esclusivamente il suo titolo/qualifica.

 

Le elezioni politiche  di aprile vedono la sconfitta la coalizione di centro - destra (Berlusconi) e la risicata vittoria della coalizione di centro - sinistra (Prodi).

 

Con la nuova XV legislatura si avviano le proposte di nuove leggi anche in tema odontoiatrico - stomatologico.

L'on. Adriano Paroli (Forza Italia), rieletto, il 4 maggio presenta la Proposta di Legge – Atto Camera n. C.484 Istituzione della professione di Medico Stomatologo, come già aveva fatto nella precedente legislatura con il PdL 4 aprile 2003 n. 3861.  

L'11 maggio è presentato anche il Progetto di Legge "Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale" n. C. 657 (on. Francesco Paolo Lucchese - UDC e on. Francesco Piro-Ulivo), che è assegnato l'11 luglio alla XII Commissione Affari Sociali, in sede referente.

Il 19 maggio viene presentata anche un Proposta di Legge, la n. C.815, Nuova disciplina dell'esercizio della medicina legale, che prevede esclusività di esercizio al Medico Legale Specialista, escludendo i sedicenti Odontoperiti.

 

Il 26 maggio la  Sentenza  del Tribunale di Avezzano n. 1213/2005 del 22.11.2005 , inappellata,  diviene irrevocabile.

 

In tema di "abusivismo professionale" interviene ancora la politica.

Il Disegno di Legge n. S.162 del 30 maggio, presentato dalla Sen. M.E. Alberti, avvocato di Padova, prevede l'inasprimento delle pene previste ed interessa anche le professioni non sanitarie.

Poi anche il Progetto di Legge n. C.960 del 1 giugno, presentato dal Medico On. Marinello, propone la modifica dell'art. 348 del Codice Penale, proponendo particolari inasprimenti di pena per chi causa lesioni nell'esercizio abusivo e/o nel concorso di esercizio abusivo di professione sanitaria.

 

E' del 4 luglio il Decreto Legge n. 223 (Decreto Bersani): Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'art. 2 recita: In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e da quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero - professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

 

Poi la Legge n. 248 del 4 agosto, converte il  Decreto Bersani.

Imposto l'obbligo di apposito conto corrente professionale, per tutte le transazioni economiche concernenti l'attività libero - professionale.

L'art. 2, subisce  ulteriori modifiche.

Eliminato il Tariffario Minimo.

Liberalizzata la Pubblicità Informativa, consentendo la comunicazione promozionale dei titoli professionali, specializzazioni, caratteristiche del servizio ed anche dei prezzi e costi delle prestazioni, il tutto con criteri di trasparenza e veridicità, verificati dagli ordini professionali.

In più è abolito il divieto di costituire società multiprofessionali.

E' indicato il termine del 1° gennaio 2007 per l'adeguamento delle disposizioni deontologiche relative.

 

Il 23 settembre l'On. Giuseppe Scalera (PDL) presenta alla camera il Progetto di Legge n. C.1688, Disposizioni concernenti la professione di odontotecnico .

Il Progetto definisce l'odontotecnico "Operatore tecnico che, in possesso del diploma di scuola superiore abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, sulla base della prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva, ogni atto diagnostico, clinico e terapeutico".


Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre, n. 244 è  pubblicato il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Università e della Ricerca del 31 luglio 2006 Modificazione del Decreto 1 agosto 2005, recante: "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" nella parte relativa alle Scuole di Specializzazione in "Odontoiatria". 

Si tratta di un decreto di significativa importanza per il mondo del dentale.

L'Allegato al DM, attiva due nuove scuole di Specializzazione riservate ai laureati CLOPD: Odontoiatria Pediatrica e Odontoiatria Clinica Generale

Le due nuove Scuole della durata di tre anni si affiancano alle due specialità già esistenti (Ortognatodonzia e Chirurgia Orale) e possono venir considerate un importante fattore di promozione dei laureati in Odontoiatria nei ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, come noto riservati ai soli sanitari forniti di specializzazioni specifiche.

L'iter amministrativo può consentire il loro avvio, negli Atenei che ne abbiano richiesto l'attivazione, già dall'anno accademico 2007/2008.

Il Decreto, inoltre, riduce  da cinque a tre anni la durata del corso di specializzazione in Chirurgia Orale e Ortognatodonzia.

 

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 423 del 6 dicembre (Depositata il 19 dicembre), boccia l'art. 5 comma 2, della L.P./Bolzano n. 8/2005, laddove è riconosciuta la figura professionale di Maestro Odontotecnico, ricondotta nell'ambito dell'artigianato.

La Consulta, esplicitamente in riferimento alla Direttiva Europea n. 36 del 7 settembre 2005 (Zappalà), riconduce la figura dell'Odontotecnico nell'ambito delle Professioni, essendo Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie ex R.D. n 1334/1998, e non all'interno dell'artigianato.

E' nuovamente bloccata l'emanazione del nuovo regolamento predisposto dalla Giunta Provinciale di Bolzano, in accordo con l'Orine dei Medici e Odontoiatri locale,  che ridefinisce il profilo professionale dell'Odontotecnico basato sul loro inserimento tra gli artigiani.

Da considerare i precedenti: il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 28/2004, annullato dalla  Sentenza TAR_- Bolzano n. 142/2005.

L'attività odontotecnica rientra quindi nella disciplina delle Professioni Sanitarie e non nella disciplina dell'artigianato, in quanto: "...i contenuti di tale attività sono definiti dal Regio Decreto 17.7.1934 n. 1265 e dal Regio Decreto 31.5.1928 n. 1334. Questi testi normativi qualificano l’odontotecnico come esercente arte ausiliaria delle professioni sanitarie e la Corte ha già riconosciuto che le arti ausiliari delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle professioni (sanitarie)...(sentenze n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003)".

In sintesi, l'attività odontotecnica, in forza delle leggi sopra riportate e dei vari pronunciamenti degli Organi Costituzionali (Consiglio di Stato e Corte Costituzionale), è una professione Tecnico - Sanitaria. 

 

Il 16 dicembre la FNOMCeO licenzia un nuovo testo del CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006, ancora unico per i Medici - Chirurghi e per gli Odontoiatri.

Trattasi sostanzialmente del dovuto adeguamento alla Legge n. 248/2006 (Bersani) in tema di Tariffari/Parcelle, Pubblicità Informativa e Attività Societaria.

Il rimanente si tratta solo di correzioni semantiche e di aggiustamenti - precisazioni alle norme deontologiche del 1998, oltre a qualche aggiornamento alla luce delle normative in tema di Privacy e di fecondazione assistita.

Infatti, allegate al Codice e parte integrante dello stesso, anche due specifiche Linee Guida su:

Conflitto di Interesse 

Pubblicità Sanitaria

In tema di pubblicità viene distinto il messaggio promozionale della  sanitarie e come notizia, funzionale alla scelta del cittadino.

Viene indicando il Decreto Lgv. 9 aprile 2003 n. 70, come riferimento per l'utilizzo dei siti Internet (attività economiche On Line).

Nulla di specifico, sostanziale od esclusivo per Dentisti e/o Stomatologi, ma di particolare interesse sono poi l'art. 62 Attività Medico - Legale, che prevede ora particolare competenza, prudenza e metodo nello svolgimento di tale disciplina e quindi a discapito dei molti sedicenti "odontoperiti"; l'art. 67 Esercizio abusivo della professione e prestanomismo, che precisa il divieto - sia per medici, sia per dentisti - di favoreggiamento, nonchè di praticare l'attività in correità sotto l'etichetta di "Team", come modernamente è chiamato - da taluni - questo reato.

 

A dicembre si diffonde la notizia dell'istituendo Corso di Laurea  per Odontoprotesisti a Cassino, effetto dell'art. 5 c 3 della Legge n.43/2006.

Ritornano i progetti per creare la figura professionale laureata dell'Odontotecnico clinico, che affianca l'odontoiatra e l'igienista dentale.

Pare che l'iter istitutivo è in dirittura d'arrivo a livello parlamentare. 

Il corso di laurea breve dipende dalla Clinica odontoiatrica dell'Università la Sapienza di Roma.

Pare essevi un accordo tra forze politiche, mondo universitario e associazioni di categoria.


Anche l'edizione annuale 2006 del Congresso Nazionale S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontoiatria) si svolge a Saronno; assume la presidenza il prof. Paolo Zampetti, docente della materia a Pavia.


La Gazzetta Ufficiale Europea n. L 363 del 20 dicembre, pubblica la Direttiva 2006/100/CE del 20 novembre che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.

 

2007

 

Romania e Bulgaria aderiscono alla Unione Europea.

La Slovenia adotta l'Euro.

 

La Legge n. 248/2006 (Bersani) entra in vigore il 1° gennaio.

Sono nulle le norme deontologiche che non tengono conto dell'abrogazione delle Tariffe Minime e della possibilità di Pubblicità Informativa.

 

L'Associazione Italiana Odontoiatri, il 2 gennaio, sul sito ufficiale www.aio.it prima e poi sull'Organo d'informazione ufficiale "P.O. Prospettiva odontoiatrica" n. 1/2007, diffonde il Comunicato AIO del 27 dicembre 2006, che smentisce l'avvallo al progetto di istituzione di un corso di laurea per odontotecnici.

 

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 652 del 15 gennaio interviene in tema di pubblicità sanitaria, condannando definitivamente un Ordine Professionale provinciale che non concede, per motivi deontologici, il "nulla osta" per targa professionale ad un Odontoiatra entro i trenta giorni previsti, perchè sospettato di prestanomismo.

Per la Corte il termine dei 30 giorni è perentorio e il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'esame sostanziale e formale.

Incidentalmente la Sentenza prende in esame anche il "Decreto Bersani 2006",    che:"... ha abrogato le disposizioni legislative ... che prevedono ... tra l'altro ... il divieto di svolgere pubblicità informativa ...", così incoraggiando il principio della "liberalizzazione delle professioni" e avviando il dibattito sul ruolo ordinistico nella contestuale vigenza della Legge n. 175/1992 (recante norme in materia di pubblicità sanitaria) e della Legge n. 248/2006 ("Decreto Bersani" che  abroga solo parzialmente la L. 175/'92).

Anche la FNOMCeO, con Circolare n. 6 del 25 gennaio, intervenendo nel merito, conferma il ruolo ordinistico, ma palesa dubbi e programma approfondimenti.

 

La Sentenza del Tribunale di Fermo n. 25 del 10 gennaio depositata il 17 gennaio, da ragione ad un dentista contestante la Normativa Locale in tema di  Autorizzazione Sanitaria per gli Studi odontoiatrici.

Il Giudice annulla la sanzione comminatagli dall'Amministrazione Comunale.

Vacillano le Normative Regionali, in applicazione art. 8 cc.2-4 della Legge n. 229/'99 che non definiscono esaustivamente e uniformemente soggetti e procedure complesse cui imporre l'atto autorizzativo.

L'illegittimità di tali Normative è documentalmente sostenuta dall'ANMO - Associazione Nazionale Medici Odontostomatologi.


La Camera dei Deputati il 17 gennaio approva il Disegno di Legge: ''Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti - Legge comunitaria 2006".

L' art. 13 del Progetto corregge, per l'ennesima volta, la L. 409/'85, chiarendo definitivamente la posizione dei Medici Chirurghi specializzati in Odontostomatologia post Decreto Garavaglia-Colombo 1993 e che non fruiscono ancora della doppia qualifica (Medico e Dentista).

Anche a loro è ufficialmente riconosciuto il doppio titolo e la libera circolazione nei Paesi della UE, anche con la qualifica di Dentista.

Il progetto di legge diviene poi  Legge n. 13 del 6 febbraio, in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio (Suppl. Ord. n. 41/L).

 

L'ANTITRUST, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'Adunanza del 18 gennaio delibera:"....di procedere, ai sensi dell'art. 12 della L. 287/'90, ad un' indagine conoscitiva riguardante il settore dei servizi professionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei codici deontologici...." .

L'Authority infatti "... intende verificare ... alla luce del nuovo contesto normativo, lo stato del recepimento dei principi di concorrenza ... con riferimento all'abolizione delle seguenti restrizioni: - obbligatorietà di tariffe fisse o minime ..... - divieto, anche parziale di svolgere pubblicità informativa - divieto di di costituire società interdisciplinari tra professionisti.....".

L'indagine è specificatamente rivolta anche all'Ordine dei Medici e Odontoiatri e intende verificare l'effettivo, e non solo formale, recepimento delle novità "Bersani" (Legge n. 248/2006), affinchè i professionisti non siano scoraggiati o frenati nell'avvalersi delle "leve concorrenziali".

 

Il 30 gennaio  è assegnato alla Commissione Igiene e Sanità, in sede referente, il disegno di legge n. 1249 di iniziativa governativa recante "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute", presentato il 17gennaio dal Ministro della Salute Livia Turco.

L' art. 8 reca norme in materia di esercizio abusivo di professione sanitaria ed è prevista la confisca delle attrezzature in caso di condanna per esercizio e/o concorso in esercizio abusivo.

Quindi una normativa per reprimere anche  quei dentisti che consentono ad Assistenti e Odontotecnici di operare sul paziente, e mai perseguiti dalle Commissioni Odontoiatriche degli Ordini, attente sì all'abusivismo, ma non altrettanto al prestanomismo, specie a quello mascherato come "Team".   

 

La Sentenza n. 16527 del 24 aprile della Corte di Cassazione (Penale, Sez. VI - Ud. dd 07/02/2007), si esprime circa le competenze dell'Assistente dello Studio Dentistico e gli interventi di detartarizzazione.

Soltanto l'Igienista Dentale in luogo del Medico Dentista - e non già l'assistente di poltrona - può, a seguito della normativa contenuta nella Legge 26 febbraio 1999, n. 42 e D.M. 15 marzo 1999, n. 137, eseguire operazioni di detartarizzazione.

Nel caso di specie, relativi a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa, è stabilito, pur nel silenzio della previgente normativa, che le operazioni di detartarizzazione, in quanto consistenti in atti invasivi sulla persona del paziente, sono da ritenersi comunque riservate ai soli medici abilitati. 

 

Il 9 febbraio, ricorrenza di Santa Apollonia, a Roma, si svolge "La marcia unitaria degli odontotecnici".

Una manifestazione di tutte le sigle sindacali odontotecniche che intendono così sensibilizzare le Istituzioni e l'Opinione pubblica circa l'obiettivo della categoria di poter liberamente collaborare con l'abilitato in Odontoiatria direttamente sul Paziente e istituire corsi di laurea specifici.

Gli Odontotecnici intendono "riappropriarsi della loro dignità professionale e dare il loro contributo per un'odontoiatria senza illegalità, contro ogni criminalizzazione, favorendo gli accessi alle cure e sconfiggendo privilegi delle corporazioni odontoiatriche" e ottenere "un contesto normativo a regolamentazione della propria attività ed elevare a livello universitario la formazione".

 

A febbraio l'ANMO (Associazione Nazionale Medici Odontostomatologi), dal sito ufficiale www.anmo.it, diffonde il testo della Sentenza TAR Lazio n.2362 del 16 gennaio 2006.

Il tema: RIATTIVAZIONE DELLA SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOSTOMATOLOGIA PER MEDICI CHIRURGHI.

E' relativa al Ricorso n. 9374/2005 dell'Associazione stessa e dell'AMSOI (Associazione Nazionale Medici Specialisti in Odontostomatologia), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri MURST/Salute, che non provvedono a rispondere alla Diffida - inoltrata dalle suddette Associazioni - per ottenere la riattivazione della Specialità in Odontostomatologia, esclusa dall'Elenco Ministeriale  dal Decreto Garavaglia-Colombo del 30 ottobre 1993, ma mai legalmente eliminata, come da  combinati disposti TAR Lazio n. 510/1995 e Consiglio di Stato n. 1478/1997 e n. 7856/2003, che confermano trattarsi di temporanea disattivazione, ma non di soppressione.

La Giustizia Amministrativa, accogliendo il ricorso, ordina alle sopraddette Amministrazioni, ree di "silenzio - inadempimento", di fornire regolare e ufficiale risposta alla Diffida ANMO/AMSOI del 2005.

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio rinnova la CCEPS, Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, per il quadriennio 2007 - 2011.

 

Con Sentenza n. 2064 del 9 maggio del TAR Piemonte - Prima Sezione, è affermato il diritto dei laureati in medicina e chirurgia, specialisti in campo odontoiatrico, alla partecipazione al concorso per l'accesso alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, al pari dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria.

La Sentenza deriva dal ricorso di un medico al quale era stata rigettata la domanda di ammissione alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, istituita presso la seconda Università di Napoli, perchè, a parere dell'Ateneo, tale scuola era riservata ai soli laureati in odontoiatria.

Secondo i giudici amministrativi, non esistono norme limitative alla partecipazione al concorso.

Confermati i precedenti disposti della Giustizia Amministrativa: Sentenza n. 229 del 12 febbraio 2002 TAR Sicilia - Palermo e Sentenza n. 449 del 31 marzo 2004 TAR Emilia Romagna - Bologna.

 

Sindacati odontoiatrici e Rappresentanti nazionali in seno alla FNOMCEO denunciano la pletora odontoiatrica.

L'accesso alla professione di odontoiatri: "nazionali programmati", "nazionali sanati - non programmati", "comunitari", "neocomunitari", "nazionali sanati con titoli extracomunitari", "igenisti laureati", sta sconvolgendo il mercato dell'offerta. Nonostante l' "esclusione" dei Medici.

In oltre: molti cittadini italiani migrano in Est - Europa per importanti cure implanto - protesiche, stimolati da tariffe concorrenziali, qualità crescente e pragmatismo operativo.

L'assistenza odontoiatrica pubblica, tramite SSN, latita.

L'assistenza Libero - Professionale trema.

Di qui il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca - D.M. MIUR del 17 maggio "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria, in medicina veterinaria, delle professioni sanitarie ed in scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2007-2008", sancisce nuove regole per l'ammissione, a numero chiuso, anche per il corso di laurea CLOPD - Odontoiatria. La programmazione prevede riduzione degli studenti ammessi.

Il Decreto viene poi impugnato innanzi al TAR Lazio (Ricorso n. 8904/2007), da parte di soggetti esclusi dalla selezione.

 

Il PdL (Progetto di Legge) Istituzione della figura professionale di Medico Stomatologo, n. C-484, presentato alla Camera dall' on. A. Paroli (Forza italia), il 29 maggio è assegnato alla 12ª Commissione Permanente (Affari sociali) in sede referente.

E' annunciato in Allegato A della seduta  n. 160.

Richiesti i pareri delle Commissioni: Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Cultura, Politiche Comunitarie e Questioni  Regionali.

 

Con Decreto del Ministro della Salute del 6 giugno è istituita, presso il Consiglio Superiore di Sanità, la Commissione di cui all'art. 5, comma 3, Legge 1 febbraio 2006, n. 43 per l'individuazione del Profilo Professionale dell'Odontotecnico.

In rappresentanza odontoiatrica:

- Giovanni Dolci, Direttore CLOPD,  Roma "La Sapienza".

- Amedeo Bianco, Presidente della F.N.O.M.C.eO.

- Roberto Callioni, Presidente Nazionale A.N.D.I.

- Sergio Caputi, Ordinario CLOPD Chieti.

- Laura Strohmenger, Ordinario CLOPD Milano.

In rappresentanza odontotecnica:

- Giancarlo Salvatori, Presidente Confartigianato Odontotecnici.

 

L'Ufficio Stampa del Ministero della Salute, con il Comunicato n. 179 del 11 luglio, divulga le conclusioni dei lavori della Commissione per l'Individuazione del Profilo Professionale dell'Odontotecnico, istituita presso il Consiglio Superiore di Sanità con Decreto del Ministro della Salute del 6 giugno, con riferimento all'art. 5, comma 3, Legge 1 febbraio 2006, n. 43. 

La Commissione, a maggioranza, delibera positivamente circa l'individuazione del profilo di Odontotecnico quale nuovo Professionista Sanitario laureato.

Questa delibera ufficiale, tecnico - scientifica, è prodromica all'avvio del iter legislativo relativo per l'istituzionalizzazione dell'Odontotecnico Clinico; infatti il nuovo percorso formativo, è affidato alle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università.

Il testo del regolamento ricalca sostanzialmente quello già approvato dal Consiglio Superiore di Sanità nel 2001, ma mai trasformato in disposto legislativo: Profilo professionale dell'odontotecnico_-_C.S.S.2001.

Con due  modifiche:

-  l'art. 1 comma 3 che recita ora: "L'Odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell'odontoiatria, può collaborare ... agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza".

- l'aggiunta di un art. 5: norma transitoria, che riconosce validità ai titoli di odontotecnico conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore dell'accordo.

Vedasi comparazione tra testo 2001 e 2007.

Si avvia un contrastato dibattito circa l'opportunità di ulteriori nuove figure professionali istituzionalizzate nel mercato odontoiatrico.

Al Medico Stomatologo, è preferito l'Odontotecnico - Clinico, accanto ad Odontoiatra e Igienista.

L'A.N.D.I., Associazione Nazionale Dentisti Italiani, coinvolta nella vicenda con la diretta partecipazione del Presidente Nazionale Callioni, nominato componente della Commissione ex Decreto del Ministro della Salute del 6 giugno, di fatto si giustifica mediante una "Lettera aperta ai Dentisti Italiani, in merito al Profilo Professionale degli Odontotecnici".

L'A.I.O., Associazione Italiana Odontoiatri, pare critica circa l'istituzionalizzazione di ciò che comunque non solleva nelle opportune sedi ordinistiche. Il Comunicato AIO del 12 luglio, diffuso dal sito ufficiale www.aio.it, espone la posizione ufficiale del sindacato: l'innegabile emancipazione culturale dell'Odontotecnico può avvenire solo laureandosi presso le Facoltà Tecniche, anzichè di Medicina.

La componente odontoiatrica della CCEPS - Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, presso il Ministero della Salute, con Lettera al Ministro del 13 luglio, proclama lo stato di agitazione per il provvedimento deliberato della "cugina" Commissione del Consiglio Superiore di Sanità, presso il medesimo Ministero.

Insoddisfatte però anche le aspettative delle rappresentanze sindacali degli Odontotecnici. Il Consiglio Direttivo Nazionale di FENAODI, Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani di Confartigianato, diffonde, dal sito ufficiale www.odontotecnici.net, il Comunicato FENAODI del 16 luglio.

Deve ora seguire l'eventuale fase attuativa legislativa, mediante emanazione di specifico D.P.R.  

 

Il 3 agosto, al Senato, l'on. Giuseppe Scalera (L'Ulivo) presenta il Disegno di Legge n. 1771 titolato: Disposizioni relative alla professione di odontotecnico.

 

L'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, prevede delega al Governo per adottare, entro nove mesi, nuove norme per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'art. n. 117 della Costituzione Italiana.

 

Il C.G.A.R. Sicilia (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regionale), con Sentenza 14 settembre 2007 n. 816, consente l'accesso alla Dirigenza di Primo Livello nel Sistema Sanitario Nazionale anche agli Odontoiatri/CLOPD, cui è negato per mancanza del requisito della "specializzazione nella disciplina".

L'Organismo giurisprudenziale ritiene che la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ha un effetto "assorbente" della specializzazione.

L'Odontoiatra è quindi già titolare di una specializzazione in odontoiatria avendola conseguita unitamente al diploma di laurea.

Annullata la Sentenza di primo grado del T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2006, n. 473, che - sulla scorta della Pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 7 giugno 2004 n. 3597 -, ribadisce necessario sia il possesso di una laurea in odontoiatria e protesi dentaria (o in medicina e chirurgia), sia di una specializzazione nella disciplina, come previsto in art. 15 comma 3 del D.Lgv. n. 502/'92.

Dietrofront e rivitalizzati i contenuti della Sentenza 11 giugno 2002, n. 5474 del  T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I bis, che già legittima i laureati in odontoiatria, non specializzati, alla partecipazione ai concorsi per la  dirigenza di 1° livello nel SSN.

 

Il Disegno di Legge n. S-1249 "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute", di iniziativa governativa (L. Turco), avviatosi ad inizio anno, prosegue il suo iter e la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, relaziona in merito alla Presidenza, in data 30 settembre.

Permane nell'articolato del progetto (art. 9), la previsione di confisca delle attrezzature in caso di condanna per esercizio e/o concorso in esercizio abusivo.

 

La Sentenza n. 2542/07 del 14 ottobre emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia ( n. 10840 R.G.) assolve un Medico dentista accusato di esercitare sprovvisto dell'Autorizzazione Sanitaria.

Per il Giudice è illegittima la normativa lombarda che pone sullo stesso piano Strutture Complesse e Studi Privati.

 

A Palermo, in settembre, il Comitato Civico -"Costruiamo il Domani", avvia un Ricorso Straordinario, avverso il numero chiuso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Odontoiatria.

I ricorrenti che denunciano come "doppione" la limitazione all'accesso; sostengono che già l'Esame di Stato funge da selezione.

Viene richiesta la pronuncia nel merito del Consiglio di Stato.

La faccenda è ufficialmente denunciata, in data 12 novembre, anche all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

Il 9 novembre è emanato il Decreto Legislativo n. 206 "Attuazione della direttiva  2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" (G.U n. 261 del 9 novembre 2007 – S.O. n. 228).

La DIRETTIVA 2005/36/CE del 7 settembre 2005 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 settembre 2005) regola il riconoscimento delle QUALIFICHE PROFESSIONALI, tra le quali anche quella di Medico e di Dentista, ben separate.

E' la cosiddetta “Direttiva Zappalà”, dal nome dell'Eurodeputato Italiano (Forza Italia), relatore a Strasburgo.

Introduce un nuovo e specifico strumento legislativo, avente per oggetto (art. 1) la precisazione delle regole con cui uno Stato Membro Ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno Stato Membro d'Origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

Al punto 22 delle considerazioni preliminari il legislatore europeo precisa: “Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di Dentista come professione specifica distinta da quella di Medico, specializzato o no in Odontostomatologia. …”

La Sezione 2 (arrtt. 24 – 30) è dedicata al "MEDICO", mentre la Sezione 3 (arrtt. 34 – 37) al "DENTISTA"; per entrambe le figure è prevista la "Formazione di base" e la "Formazione specializzata".

L'art. 26 "Denominazione delle formazioni mediche specializzate” prevede che "I titoli di formazione di medico specialista…sono quelli che …corrispondono …alle denominazioni …che compaiono all’Allegato V, punto 5.1.3”.

Nel lungo elenco di denominazioni di specializzazioni mediche, - a pag. L 255/106, compare ancora una volta l’ODONTOSTOMATOLOGIA (durata minima della formazione: 3 anni).

La specializzazione medica è conseguita in Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo ed Italia, con la precisazione per quest'ultimo Stato, di intervenuta "abrogazione" dal 31 dicembre 1994.

In realtà trattasi di sospensione come stabilito dai disposti TAR Lazio (Sentenza n. 510/1995) e Consiglio di Stato, (Decisione n. 1478/1997),  per l'effetto del Decreto Interministeriale "Garavaglia - Colombo"  D.M. 30 ottobre 1993; tematica ancora in via di definizione per l'inadempienza dell'Amministrazione Statale (vedasi la Sentenza TAR Lazio n.2362  del 16 gennaio 2006).

Inoltre questa Direttiva abroga le Direttive Dentisti 78/686 e 687/CEE a decorrenza 20 ottobre 2007, data limite di conformazione per tutti gli Stati Membri (arrtt. 62 e 63).

Abroga anche la Direttiva Medici 93/16/CEE.

La "Direttiva Zappalà", in sintesi,  semplifica le procedure amministrative tra gli Stati e la circolazione dei professionisti, rendendo più flessibile il mercato del lavoro nelle prestazioni dei servizi.

La Direttiva Europea definitivamente riconosce la qualifica di Medico Odontostomatologo, diversa e distinta dalla qualifica di Dentista (Odontoiatra in Italia).

Si attende ora l'esito dell'iter relativo all'approvazione del Progetto di Legge Istituzione della figura professionale di Medico Stomatologo, n. C-484, presentato alla Camera dall' on. A. Paroli (Forza italia), il 29 maggio e assegnato alla 12ª Commissione Permanente (Affari sociali) in sede referente.

 

La PAT (Provincia Autonoma di Trento) promulga la Legge Provinciale n. 22 de 12 dicembre: Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.

La normativa locale ha l'obiettivo di agevolare l'accesso alle cure dentistiche per le fasce di popolazione socialmente deboli.

 

Il Congresso Nazionale della SISOS (Società italiana di Storia dell'Odontostomatologia), sotto la Presidenza del prof. P. Zampetti, si svolge a Saronno per il terzo anno consecutivo.

 

2008


La caduta del Governo - Prodi (centrosinistra), in gennaio, fa saltare l'accordo stilato, ma non ancora sottofirmato, tra il Ministero della Salute e i dentisti privati aderenti all'Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani).

Proposta: un intervento di assistenza sanitaria alle fasce più deboli della popolazione a tariffario controllato.

Poichè l'A.I.O. (Associazione Italiana Odontoiatri) e la Presidenza Nazionale della C.A.O. (Commissione Albo Odontoiatri) della FNOMCeO non sono state coinvolte nel progetto, c'è frattura tra i Sindacati. Specie circa il tariffario.

 

Poi termina anticipatamente la XIII° legislatura e si va a nuove elezioni.

Si interrompono anche i lavori circa le nuove leggi di interesse odontoiatrico: la proposta Paroli Istituzione della figura professionale di Medico Stomatologo, n. C-484, il Profilo Professionale di Odontotecnico (Comunicato n. 179 del 11 luglio) ed anche il Progetto di Legge "Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del Servizio sanitario nazionale" n. C. 657/2006. 

 

Il Ministro della Salute Livia Turco con Decreto Ministeriale del 31 marzo, individua gli ambiti delle prestazioni dei Fondi Integrativi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e degli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso no profit che forniscono prestazioni assistenziali integrative a quelle fornite dal SSN.

In tardiva applicazione dei disposti contenuti nella cosiddetta "Riforma Sanitaria Ter" del 1999 (art. 9 Decreto Bindi n. 229).

Gli ambiti di intervento dei Fondi Integrativi comprendono prestazioni aggiuntive non comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditate.

Espressamente previste le prestazioni di assistenza odontoiatrica.

Termini di applicazione: 2010

Una norma di importanza epocale per le ricadute sulla libera - professione odontoiatrica italiana.

 

Il 12 marzo l'apposita COMMISSIONE del Ministero dalla Salute e la Conferenza Stato - Regioni, riunitasi a Roma, visto il poco tempo disponibile prima delle elezioni, sospendono l'iter del "PROFILO ODONTOTECNICO".

 

Si interrompe il percorso legislativo finalizzato all'avvio del corso di laurea per gli odontotecnici in area sanitaria, che è rinviato alla prossima legislatura in modo che il lavoro svolto (testo del 2007) possa essere ripreso con il nuovo Governo.

Il Ministero della Salute, a mezzo Direzione Generale del Dipartimento Qualità - Risorse Umane/Professioni Sanitarie, rassicura in tal senso il Comitato Unitario Permanente delle Associazioni Odontotecniche con nota Prot. n. 12521/P dd 9 aprile.

Comunque si interrompe anche l'iter istitutivo del profilo sanitario dell'odontotecnico.

 

Il 3 aprile, con apposita Circolare FNOMCEO Prt. 3827, il Presidente Nazionale C.A.O. (Commissione Albo Odontoiatri presso la Federazione Nazionale Medici e Odontoiatri), divulga un PARERE del Ministero della Salute Prot. DGRUPS I.8.d.p, in data 14 marzo ed in risposta all'Ordine di Siracusa.

Secondo tale parere ai Medici Chirurghi, ancorchè specialisti in Maxillo - Facciale, è preclusa la pratica dell'Implantologia Dentale.

L'Implantologia, per il Ministero, è metodica esclusivamente odontoiatrica e quindi praticabile solamente dagli Odontoiatri o da quei Medici iscritti all'Albo Odontoiatri per particolari diritti acquisiti.

Per la FNOMCeO, ufficialmente, tale supposta limitazione è "un riconoscimento dell'impegno CAO e della correttezza di posizioni ... frutto di responsabile approfondimento" (sic!).

Un Medico maxillo - facciale sarebbe abusivo nell'esercizio dell'implantologia.

Nel merito però, non c'è pronunciamento dirimente nè della Magistratura Ordinaria, nè di qualche Commissione Medica di Ordine Provinciale  e nemmeno della CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti Professioni Sanitarie).

I Medici, Maxillo - Facciali in particolare, si inquietano.

Ed in  data 22 maggio il Direttore Generale del Dipartimento Qualità del Ministero competente, dr. Giovanni Leonardi, già estensore del PARERE del Ministero della Salute Prot. DGRUPS I.8.d.p del 14 marzo, riceve, insieme al Presidente della FNOMCEO Dott. Amedeo Bianco, il Prof. Sid Berrone, Presidente della SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale) ed il Prof. Giorgio Iannetti, rappresentante presso la UEMS (Unione Europea Medici Specialisti) per la Chirurgia Oro - Maxillo - Facciale.

Ed è diffuso il seguente comunicato:

"Esaminato il piano di studio professionale previsto rispettivamente nel CLOPD e nello statuto della scuola di specializzazione in chirurgia maxillo - facciale ed in accordo con le Direttive Medicina della UEMS e in base all’elenco delle prestazioni necessarie per acquisire il titolo di Fellow del Board Europeo, che prevede espressamente la implantologia intra ed extraorale, si è concordato sulla liceità da parte dei Chirurghi Maxillo - Facciali di effettuare interventi di implantologia endo - ossea ed endorali inseriti in una pianificazione del trattamento protesico in base alla valutazione dell’odontoiatra - protesista, analogamente a quanto già avviene per la pianificazione del trattamento ortodontico - chirurgico dei pazienti disgnatici".

L' "incidente diplomatico" pare risolto, almeno parzialmente.

Ma permane il "clima incerto" tra medici e odontoiatri.

Difficilmente comprensibile ed ostico condividere la prospettata spartizione, detta pianificazione (sic!), tra "momento chirurgico" e "momento protesico", dell'unica disciplina Implantoprotesica.

La separazione della professione medica da quella odontoiatrica appare sempre più ... anacronistica.

Inevitabilmente si avvia un dibattito circa l'opportunità di ricongiungimento delle due professioni, già in fieri in Italia ante 1980, ma esauritosi per applicazione del "moderno" Diritto Europeo sancito dalle Direttive Dentali 686-687/1978/CEE.

 

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile, Testo Unico Sicurezza Lavoro (acronimo: T.U.S.L.), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, sancisce nuove norme  nell'ambito della  Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro.

Il nuovo T.U.S.L. prevede l'abrogazione, secondo differenti modalità temporali, delle precedenti normative di settore (D.Lgs.n.626/1964).

Anche Strutture Sanitarie e Studi Odontoiatrici sono coinvolti.


Il Consiglio di Stato - Sezione II, con Parere n. 2256 del 10 aprile 2008, respinge le tesi sostenute dal palermitano Comitato Civico - Costruiamo il Domani nel Ricorso Straordinario del settembre 2007, avverso il numero chiuso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Odontoiatria.

La limitazione all'accesso è imposto dalla nostra carta costituzionale per tutelare "i più capaci e meritevoli".

Sull'argomento è atteso anche il pronunciamento dell'AGCM - Autority Garante della concorrenza e del Mercato, coinvolta già nel 2007.

 

Le elezioni politiche del 13 e 14 aprile premiano il Cento - Destra (Popolo delle Libertà di Silvio Berlusconi), che ha ora numeri consistenti per governare.

Successo particolare della Componente Federalista (LegaNord di Bossi), alleata a Berlusconi.

All'opposizione un Cento - Sinistra "provato" (Partito Democratico di Veltroni) ed un Centro - Cattolico (Unione di Centro di Casini), verosimilmente ininfluente.

Dal Parlamento Italiano scompaiono gli Estremi, sia di Sinistra, sia di Destra.

Il 29 aprile si avvia la XVI Legislatura e l' 8 maggio Berlusconi è Premier.

Il nuovo governo non istituisce il Ministero della Salute, incorporandone le competenze nell'unico Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

 

Proprio l'8 maggio, l'on. G.F.M. Marinello ripresenta il Progetto di Legge: "Atto Camera n. C_- 922- Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell' ambito del Servizio Sanitario Nazionale" e l'on. G. Consolo ripresenta il Progetto di Legge C. 892 Nuova disciplina dell'esercizio della medicina legale.


Ed il 22 maggio l'on Adriano Paroli, rieletto Deputato, ripresenta alla Camera il Progetto di Legge n. C-1128 Istituzione della figura professionale del Medico Stomatologo.

 

Il TAR LAZIO, Sede di Roma Sezione III bis, con Sentenza n. 5986 del 18 giugno annulla il test d'ingresso dei Corsi di Laurea alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per a.a. 2007/2008 presso l'Università La Sapienza di Roma.

Ammissioni annullate e ripetizione del Test.

Il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), unitamente all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", inoltrano ricorso in appello al Consiglio di Stato (n. 6740/2008).

Da più parti viene invocato un urgente intervento sanatorio del Legislatore (peraltro sollecitato anche dal TAR del Lazio nella richiamata sentenza).

Una "corrente liberista", in armonia dei tempi anche politici, propone l'abolizione del numero chiuso anche per l'ammissione alla Facoltà di Odontoiatria.

Il Sen. Stefano De Lillo, presenta, l'8 luglio, un apposito Disegno di Legge n. S. 888: "Norme in materia di accesso all'istruzione universitaria", per sanare la spinosa faccenda.

 

Il 28 giugno l'A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e l'O.C.I. (Odontoiatri Cattolici Italiani) siglano un'Accordo con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di Odontoiatria Sociale, impegnandosi a tariffe calmierate per alcune prestazioni e a favore di un'Utenza debole economicamente.

 

Il 31 luglio un Dentista - Medico di Reggio Calabria, laureato in medicina e chirurgia a Padova (immatricolazione aa 1980-81, laurea 1988), si vede cancellato d'ufficio dall'Albo Odontoiatri, dopo 20 anni di regolare esercizio ed iscrizione, perchè non in possesso del certificato - sanatoria di superamento della "prova attitudinale"di cui al D.Lgs. n. 386/'98. Ovviamente inoltra un'istanza - diffida ad indire una nuova prova attitudinale, ma non ricevendo riposta è costretto da impugnare al TAR il "silenzio amministrativo" (Ricorso n. 3324/2099 TAR Lazio).

La paradossale vicenda è annosa e si riepiloga consultando le aberrazioni legislative di cui alla Legge n. 409/'85, complicate con Legge n. 471/'88, parzialmente ridotte dalla Sentenza n. 100/'89 della Corte Costituzionale, condannate dalla Giustizia Europea con Sentenza n. C40-93/1995, corrette parzialmente da D.Lgs. n. 386/'98, ribadite dalla Giustizia Europea nel 2002 con Ordinanza del 5 novembre Causa C-204/01, ricorrette con il contributo italiano (Zappalà) dall'Europa con DIRETTIVA 2005/36/CE del 7 settembre 2005, ma ulteriormente complicate dal Parere del Consiglio di Stato  n. 2995/2004, sanate poi anche nel 2007 con Decreto Legislativo n. 206.

Il tutto trae origine da "cattedropoli - anni '80" che vide nell'istituzione del CLOPD più un'opportunità economico - politica anzichè un'occasione di crescita interdisciplinare - scientifico e culturale - tra medici ed odontoiatri, rimescolando ambiguamente le due distinte figure professionali.

Si rimanda, per approfondimenti, agli anni 1985 - 1998.

 

Il Decreto del Capo di Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, del 27 ottobre, costituisce un Gruppo di lavoro con il compito di elaborare una proposta di "Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali nelladulto".

Il coordinamento è affidato al prof. Enrico Gherlone, Direttore del Servizio di Odontoiatria dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano, autore, tra l'altro, di: "La protesi su impianti osteointegrati".

 

La Legge della Provincia Autonoma di Trento Legge Provinciale n. 22 de 12 dicembre: Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento entra a regime con la Delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 1886 del 25 luglio.

La normativa locale ha l'obiettivo di agevolare l'accesso alle cure dentistiche per le fasce di popolazione socialmente deboli.

Ma le Direttive della G.P. per l'attuazione della L.P. 12 dicembre 2007 n. 22, non incontrano il favore di ANDI - AIO - CAO, che vedono minato il rapporto fiduciario medico - paziente, attraverso l'istituto del convenzionamento diretto.

 

Il Progetto di Legge n. C-1128 Istituzione della figura professionale del Medico Stomatologo è assegnato, il 23 settembre, in sede referente alla XII Commissione Affari Sociali.

 

Il 2 dicembre, in sede della riunione degli Assessori Regionali alla Sanità presso la Conferenza Stato Regioni, viene respinto all'unanimità il regolamento relativo al profilo professionale dell'odontotecnico (comunicato FNOMCeO).


Il Supplemento n. 1 alla Rivista Italiana Igiene Dentale anno 4 - n. 3 - settembre/ dicembre 2008 (Edizioni Ariesdue), diffonde il Codice Etico_-_Comportamentale dell'Igienista Dentale.

E' un elaborato dell'A.I.D.I (Associazione Igienisti Dentali Italiani).

 


L'OTTOCENTO


1900-1977


1978-1999 1°parte (78-93)

1978-1999 2°parte (94-99)


dal 2000 al 2005


dal 2006 al 2008


dal 2009


L'OTTOCENTO


1900-1977


1978-1999 1°parte (78-93)

1978-1999 2°parte (94-99)


dal 2000 al 2005


dal 2006 al 2008


dal 2009



































































































































































































































































































































































































































































MARINELLO Giuseppe Francesco Maria  

SCIACCA (AG) - 20/11/'58

Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Odontostomatologia

PdL -Circoscrizione XXIV (SICILIA 1) 

PAROLI Adriano [MAIL]

BRESCIA 30 marzo 1962

Laurea in Giurisprudenza - Avvocato

PdL-Circoscrizione IV (LOMBARDIA 2)


CONSOLO Giuseppe[MAIL] [SITO]

NAPOLI il 6 settembre 1948

Laurea in giurisprudenza; Professore associato di istituzioni di diritto pubblico, Avvocato

PdL- Circoscrizione XV (LAZIO 1)


De Lillo Stefano delillo_s@posta.senato.it

ROMA 9 aprile 1962 

Laurea in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Medicina dello Sport

Specializzazione in Cardiologia

PdL -Circoscrizione Lazio 

Membro della 12ª Commissione permanente (Igiene e Sanita')





vedi anche :

Il Messaggero 7 luglio 2008

(cliccare)





    



































































Una riflessione sull'Osteointegrazione




      CODICE ETICO

      COMPORTAMENTALE

      DELL'IGIENISTA DENTALE