Introduzione  

  Storia Sintetica  

  Cronologia  

 

IL NOVECENTO post '78

(post-normativa europea dentisti)


SECONDA PARTE: dal 1994 al 1999 

 

1994

 

Anche il Tribunale di Verona, con Ordinanza n. 563 del 5 aprile, sottopone alla Corte Costituzionale il quesito di legittimità della L. 471/'88, relativamente al previsto obbligo di opzione al solo Albo Odontoiatri per i medici fruitori.

 

Ma con Ordinanza n. 244 del 9 – 16 giugno, la Corte Costituzionale si esprime in proposito non accogliendo simili ricorsi perché: "…manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate .. mancando le ordinanze di rinvio (n. 127 Parma del 12.01.'93 e nn. 68,_69 e 70 Brescia del 20.10.'93) ogni cenno di motivazione sul profilo ... della compatibilità della norma impugnata con le Direttive Comunitarie (nn. 686 e 687/'78) … sul quale si sofferma anche l'Avvocatura Generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive…”.

La Corte Costituzionale ritiene quindi comunque errata la legge.

Determinante la difesa dello Stato osservando che "sulla L. 471/'88 la Commissione delle Comunità Europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi dell’art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (causa C-40/93) …e la Commissione contesta che con questa legge la Repubblica Italiana ha violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati dall’art. 19 dir. 78/686/CEE, l’accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perché in possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione". 

Lo Stato Italiano e la Magistratura ritengono la 471/'88 una legge sbagliata; diviene noto che solo il diploma di specializzazione in discipline specifiche consente ai medici post 1980 di esercitare a norma CEE, ma le scuole di specializzazione in odontostomatologia non sono riattivate.

 

Il Ministero della Sanità, con Decreto del 3 maggio espone l'elenco di attrezzature e materiali che possono essere in dotazione agli odontotecnici.

 

Il D.Lgv. n. 509 del 30 giugno dispone la privatizzazione delle Casse di Previdenza per i libero-professionisti, tra cui anche l'ENPAM.

 

Il Ministero della sanità, con apposito Decreto Ministeriale, D.M. n. 669 dd 14 settembre 1994, adotta il Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell' Igienista Dentale

 

Con Decreto n. 657 del 16 settembre, il Ministero della Sanità fornisce il regolamento che disciplina le caratteristiche della pubblicità sanitaria, il tutto in applicazione della Legge n.175/'92 (art. 9 e art. 2 comma 3).

 

In attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, viene emanato il Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre.

I Dentisti italiani, datori di lavoro, si adeguano ad una disciplina che incide sull'organizzazione dello studio professionale (valutazione delle situazioni di rischio per gli operatori e modificazioni relative al loro superamento).

 

Anche nel Decreto del Ministero dell'Università (Interministeriale-Sanità) del 25 novembre, Integrazione all'elenco delle scuole di specializzazione confermate per effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, che aggiorna l'elenco delle specializzazioni conformi alle norme europee, ma non ricompare l'odontostomatologia.

 

Nel corso dell'anno è fondata la S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontostomatologia) per iniziativa di alcuni cultori della Storia dell'Odontoiatria, fra cui Raffele Bernabeo, primo presidente. 

 

1995

 

Un'altra Decisione della Corte Costituzionale, l'Ordinanza n. 38 del 6-13 febbraio, ribadisce inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della L. 471/'88, sollevate da medici ricorrenti (Giudizio di Salerno e di Verona).

La motivazione della C.C. è sostanzialmente sovrapponibile all'Ordinanza n. 244/'94; è confermato il "difetto di motivazione sulla rilevanza".

Anche in questo giudizio è stata accolta la tesi della difesa dello Stato che ha citato la causa pendente alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, contro la Repubblica Italiana che ha violato i limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 della Direttiva n. 78/686/CEE, sovrapponendo Dentisti a Medici.

 

Il TAR Lazio Sezione III, con Sentenza 1 febbraio-11 marzo n. 510, annulla gli effetti del Decreto MURST/Ministero Sanità del 30 ottobre 1993 (Garavaglia-Colombo), poiché "è illegittima la soppressione della scuola di specializzazione in odontostomatologia…disposta con decreto ministeriale, anziché con decreto del Presidente della Repubblica" e annulla il provvedimento impugnato (Decreto 30.10.'93).

I Ministeri soccombenti inoltrano ricorso di appello al Consiglio di Stato.

 

Il D.Lgs. n. 230 del 17 marzo, attua le Direttive europee in materia di radiazioni ionizzanti; novità anche per la professione medica ed odontoiatrica.

 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Quinta Sezione, con Sentenza del 1 giugno, relativa alla Causa C-40/93, condanna la Repubblica Italiana per la legge n. 471/'88, in contrasto alle Direttive CEE.

"…Prorogando sino all’anno accademico 1984-85, nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia, il termine stabilito dall’art. 19 della Direttiva 78/686/CEE, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del detto art. 19 e dell'art. 1 della Direttiva 78/687/CEE".

Il diritto europeo è prevalente al diritto interno.

Si conclude la Causa C-40/93 intentata dalla Commissione delle Comunità Europee su sollecitazione dell'AIO.

L'Italia deve annullare una sua legge.

Si apre una nuova problematica per "sanare" i molti Medici Stomatologi, cui è stato conferito un anomalo,  quanto inutile, titolo di Dentista.

 

Contemporaneamente il Consiglio Universitario Nazionale invia al Ministro il Verbale del Parere C.U.N. del 21 aprile, che è favorevole al riavvio della scuola di specializzazione in STOMATOLOGIA per medici-chirurghi.

Ma il 25 agosto la FNOMCeO, tramite il Presidente della Commissione Centrale degli Albi degli Odontoiatri, dr. F. Turrini, si esprime opponendosi a tale eventualità, ritenendola cosa gravissima per la professione e per il prestigio universitario odontoiatrico.

 

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), interviene in merito ad una nutrita serie di ricorsi, relativi alla "doppia iscrizione" negata da alcuni Ordini provinciali a Medici, immatricolati al corso di laurea in Medicina e chirurgia post 28 gennaio 1980, iscritti all'Albo Medici e non fruitori della L. 471/'88.

Emana le Decisioni: nn. 24, 27-31, 33 del 11 ottobre, nn. 49, 50, 53-62, 64-66, 69, 70, 73-79, 83-85, 87-92, 94, 99, 100, 102-104, 106-109, 112-115, 117-119, 122, 123, 126, 128-134, 137, 139, 140, 142-148 del 15 novembre.

I disposti uniformemente rigettano le istanze dei Sanitari, motivando con i contenuti della Sentenza della  CGCE del 1 giugno 1995 Causa C-40/93, che ravvisa il contrasto tra L. 471/'88 e Normativa Europea.

Vedi Massimario delle Decisioni CCEPS anno 1995 pagg. 3-4.      

Contestualmente, con Decisione n. 34 del 11 ottobre, nega anche ad un Medico Chirurgo, iscritto al solo Albo Odontoiatri, l'iscrizione contemporanea all'Albo Medici.

Vedi Massimario delle Decisioni CCEPS anno 1995 pag. 4.

 

In attuazione del D.Lgv n. 509/'94, l'E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici, è trasformato in Fondazione ed emana un nuovo Statuto che è approvato dal Ministero del Lavoro con Decreto del 24 novembre.

E’ estesa la possibilità di iscrizione anche ai nuovi professionisti sanitari Odontoiatri iscritti all'Albo.

 

Nel corso dell'anno prende avvio un procedimento giudiziario estremamente interessante.

Un Medico Chirurgo, laureato in Medicina e Chirurgia, abilitato all'esercizio professionale ed iscritto all'Albo Medici dell'Ordine di Venezia, è rinviato a giudizio per presunto esercizio abusivo della professione odontoiatrica, ex art. 348 del C.C..

L'ipotesi di reato è sostenuta dal verbale di ispezione dei Carabinieri NAS, perché il Professionista esercita l'odontostomatologia nel suo studio medico e non risulta iscritto all'albo degli odontoiatri e nemmeno è in possesso della specializzazione. Infatti il medico si è immatricolato alla facoltà di medicina post. 1981 e non ha fruito della L. 471/88 e nemmeno ha potuto specializzarsi in discipline stomatologiche a seguito della sospensione ex Decreto "Garavaglia-Colombo" del 1993.

 

Si costituisce l'A.M.P.O. (Associazione Medici per l'Odontoiatria).

L’associazione sindacale  si batte per il diritto del medico al mantenimento delle sue competenze sull'apparato stomatognatico, sostenendo l'interdisciplinarietà tra professione medica e professione odontoiatrica relativamente alle cure odontostomatologiche.

 

I circa 47.000 dentisti italiani sono così ripartiti: 7.000 laureati in odontoiatria (15%) e 3.000 laureati in medicina optanti (5%) iscritti al solo Albo Odontoiatri - 24.000 laureati in medicina (50%) con iscrizione sia all'Albo Medici, sia all'Albo Odontoiatri - 12.000 laureati in medicina specialisti  (25%) e 9.000 non specialisti (5%) iscritti al solo Albo Medici con annotazione.

 

A Siena si svolge il primo Congresso Nazionale della S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontostomatologia).

 

Ancora un "allargamento" dell'Europa.

Aderiscono Austria, Finlandia e Svezia.

 

1996

 

Con panorama di operatori immutato, ma in costante aumento, il dibattito è concentrato sui Medici fruitori della Legge 471/'88 censurati dall'Europa e sull'opportunità di rivedere in toto la Legge 409/'85, separando l'Ordine degli Odontoiatri dall'Ordine dei Medici.

La FNOMCeO è propensa a non modificare lo stato giuridico dei soggetti della 471 e chiede l'intervento del legislatore.

 

Quasi scomparsi gli abusivi puri che ora hanno tanto di odontoiatra prestanome.

Si rafforza così il concorso in esercizio abusivo della professione odontoiatrica, con la moderna denominazione di Team-professionale.

L'Università propone l'ufficializzazione della figura professionale dell'Igienista Dentale, mediante l'istituzione di uno specifico corso di Laurea.

Si discutono proposte di legge per creare la figura di Odontotecnico Clinico con relativo Ordine.

 

Compaiono anche i cosiddetti "laureati week - end della Croazia" (spesso noti abusivi, privi di diploma di scuola media superiore, che acquistano un titolo non riconosciuto in Italia), che tentano il riconoscimento ufficiale.

 

Una proposta di legge per modificare la L. 409/'85, di nuova istituzione della professione di odontoiatra, sostanzialmente caratterizzata dalla separazione degli ordini, è approvata alla Camera dei Deputati, ma si arena per l'interruzione anticipata della legislatura.

 

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), ribadisce ancora, in merito ad un ulteriore serie di ricorsi, relativi alla "doppia iscrizione" (medici e odontoiatri) negata da alcuni Ordini provinciali a Medici, immatricolati al corso di laurea in Medicina e chirurgia post 28 gennaio 1980, iscritti all'Albo Medici e non fruitori della L. 471/'88.

Emana le Decisioni: nn. 2, 5, 10-12, 15, 16, 19, 21-24, 26-36, 38, 39, 42-45, 47-54, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 68-73, 75, 80, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 97, 99, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 116-125, 129, 131, 133, del 26 gennaio e n. 274 del 31 maggio.

Identicamente al 1995, non vengono accolte le istanze dei Sanitari, sostenendo il diniego con i contenuti della Sentenza della CGCE del 1 giugno 1995 Causa C-40/93, che ravvisa il contrasto tra L. 471/'88 e Normativa Europea.

Vedi Massimario delle Decisioni CCEPS anno 1996 pagg. 5-6.


Il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, il D.P.R. n. 500 del 29 luglio, estende l'obbligo per l'Ente Pubblico di versare l'acconto previdenziale – Fondo Ambulatoriali -  ENPAM,  anche per i Dentisti laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, parificandoli ai Medici specialisti.

 

L'AMPO (Associazione Medici per l'Odontoiatria) presenta una petizione alla Commissione per le Petizioni del Parlamento europeo (n. 601/'96), relativamente agli effetti del ritardo della trasposizione in Italia di direttive e decisioni riguardanti la professione di medico dentista.

Anche un privato cittadino si rivolge al Parlamento Europeo (Petizione n. 759/'96), relativamente alla situazione dei medici dentisti italiani immatricolatisi all'Università fra gli anni accademici 1980/81 e 1984/85.

 

Il Comitato Consultivo per la Formazione Medica, presso la Commissione Europea, nella Riunione CCFM del 14-15 novembre, propone una durata minima di quattro anni per la scuola di specializzazione in odontostomatologia italiana, non più funzionante dal 1993.

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione emana l' Ordinanza del 20 dicembre, Disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico.

 

A fine anno è promulgata la Legge n. 675 del 31 dicembre, cosiddetta Legge sulla privacy.

 

Vacilla il numero programmato per l'accesso al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; il TAR Lombardia ammette l'iscrizione in soprannumero di 19 studenti precedentemente esclusi.

 

A Milano si svolge la seconda edizione del Congresso Nazionale della S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontostomatologia).

 

1997

 

La Gazzetta Ufficiale n. 42 Serie Generale del 20 febbraio, pubblica l'Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione del 20 dicembre 1996 Disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico e di ottico

 

Il DPR del 14 gennaio fissa i requisiti minimi che una struttura pubblica o privata deve possedere per l'esercizio dell'attività sanitaria, odontoiatria compresa.

 

Il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio, arrtt. 11, 12 e 45, impone norme per lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani.

Anche per i dentisti libero - professioni si impongono nuovi protocolli di gestione dello studio (asporto periodico selezionato, registro di carico - scarico, compilazione annua del Modello Unico – MUD).

 

Il Ministero della Sanità, in tema di Radioprotezione, con quattro Decreti del 14 febbraio, indica le norme per la Conservazione dei Documenti Radiologici, individua gli Impianti Complessi, determina i criteri di Accettabilità degli apparecchi radiologici e fissa leModalità dei Controlli Periodici dell’Esperto Qualificato.

Poi, sempre in merito radioprotezionistico, con altri tre diversi Decreti del 21 febbraio, emana indicazioni per l'Acquisizione di conoscenze del Personale, circa i Titoli di Studio e ai Corsi Universitari, compreso il CLOPD.

Trattasi di interventi normativi funzionali alla Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio Europeo del 30 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale Europea n. L 180 del 09/07/1997 pagg. 0022 0027) riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e abrogante la direttiva 84/466/Euratom.  

 

Il 24 febbraio è emanato il Decreto Legislativo n. 46: Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici. 

La categoria è notevolmente coinvolta, specialmente per le incombenze relative ai Dispositivi su Misura di cui all'art. 1, comma 2/d, in cui rientrano i manufatti odontotecnici.

Inoltre tutta la normativa relativa ai presidi medico-chirurgici del DPR n. 128/'86 è stravolta, e, in adeguamento alle norme europee, ora necessitano della marcatura "CE".

 

Parlamento e Senato vagliano i diversi Disegni di Legge tendenti all'istituzione dell'Ordine autonomo degli Odontoiatri, come sollecitato da ANDI - AIO - Commissione Odontoiatri FNOMCeO.

A luglio un testo unificato dei vari progetti è approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e trasmesso al Senato.

 

Nel Progetto di Legge conclusivo è prevista la sanatoria per i medici dentisti fruitori della L. 471/'88, dichiarati illegittimi dalla Corte di Giustizia Europea, Causa C-40/'93, e vengono rispettati anche i disposti della Sentenza n. 100/'89 della Corte Costituzionale.

 

E’ inoltrata un'ulteriore Petizione al Parlamento Europeo, la n. 734/'97, relativamente alla situazione dei medici stomatologi italiani immatricolati nelle università italiane prima della soppressione dei corsi di specializzazione in odontostomatologia del 31 ottobre 1993.

 

Il Consiglio di Stato, con Decisione n. 1478 del 21 maggio_-_9 ottobre, si esprime sull'appello contro la Sentenza del TAR Lazio III n. 510/'95 e relativo al Decreto Ministeriale 30 ottobre 1993, disattivante le scuole di specializzazione in odontostomatologia.

Il Disposto riabilita il Decreto Ministeriale, poiché non prevede la soppressione della specializzazione in odontostomatologia, ma solo una temporanea disattivazione, come atto prodromico ad un nuovo ordinamento didattico modificato a norma europea.

Fallisce quindi il tentativo di trasformare la sospensione in una soppressione definitiva; l'Italia può riattivare nuove scuole di stomatologia per medici, riordinando il piano di studi, nulla ostando le normative europee.

 

La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili,  con Sentenza n. 9653 del 5 giugno - 3 ottobre e Sentenza n. 11.29 del 5 giugno_-_11 novembre,  e poi anche nn. 11.31 e 11.30, stabilisce che la richiesta di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, presentata dopo il 31 dicembre 1991 di cui alla Legge n. 471/'88, da un medico immatricolatosi a Medicina e Chirurgia dopo il 20 gennaio 1980, deve essere rigettata dall'Ordine, alla luce della Sentenza del 1 giugno 1995 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Causa C_-_40/'93).

Confermato l'orientamento giurisprudenziale della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, in tema di "doppia iscrizione" negata da vari Ordini provinciali a Medici, immatricolati al corso di laurea in Medicina e chirurgia post 28 gennaio 1980, iscritti all'Albo Medici e non fruitori della L. 471/'88.

Vedi Massimario delle Decisioni CCEPS anno 1996 pagg. 5-6.


 

La FNOMCeO si esprime con chiarezza relativamente ai medici-chirurghi iscritti all'Albo Odontoiatri ex Legge n. 471/'88 - Sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee 1 giugno 1995-Causa C-40/'93.

Con la Comunicazione n. 143, del 21 novembre, ufficialmente afferma la volontà di non procedere alla cancellazione dall'Albo, suggerendo come soluzione l'approvazione del disegno di Legge di separazione ordinistica.

 

Il TAR Lazio, Sezione I, con Sentenza n. 2105 del 13 dicembre, ritiene legittima la presenza di uno studio odontoiatrico all'interno di un laboratorio odontotecnico.

Illegittimamente l'Amministrazione (USL) intima la rimozione di srutture per l'esercizio dell'attività di odontoiatra collocate in laboratorio odontotecnico di cui sia titolare un odontotecnico e non un odontoiatra.

 

Oltre un migliaio di studenti non ammessi al Corso di laurea in Odontoiatria e P. D. ricorrono ai TAR e ottengono l'immatricolazione con riserva; il numero programmato è messo in discussione.

 

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), ribadisce ancora, in merito ad un' ulteriore serie di ricorsi, relativi alla "doppia iscrizione" negata da alcuni Ordini provinciali a Medici immatricolati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia post 28 gennaio 1980, iscritti all'Albo Medici e non fruitori della L. 471/'88.

Con Decisioni: nn. 20-23, 30 e 31 del 31 gennaio, nn. 177, 181, 185, 187-190, 192, 193 del 10 luglio e n. 238 del 14 novembre.

Identicamente al 1995 e al 1996, non vengono accolte le istanze dei Sanitari, sostenendo il diniego con i contenuti della Sentenza della CGCE del 1 giugno 1995 Causa C-40/93, che ravvisa il contrasto tra L. 471/'88 e Normativa Europea.

Vedi Massimario delle Decisioni CCEPS anno 1997 pagg. 6-7.

I disposti CCEPS, ora, sono rafforzati dalle Sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 11.29 del 5 giugno_-_11 novembre,  e poi nn. 11.31 11.30 ed ancora n. 9653 del 3 ottobre.

 

1998

 

La Cassazione Civile, Sezione I, con Sentenza n. 256 del 14 gennaio, ritiene soggetta ad autorizzazione una struttura sanitaria di esercizio della professione dentistica, anziché considerarla semplice studio medico.

 

Il 24 aprile è promulgata la Legge Comunitaria 1995-1997 n. 128.

E’ conferita delega al Governo per l'attuazione di Direttive Comunitarie (art. 1), tra cui la n. 93/16/CEE, che prevede l'odontostomatologia tra le specializzazioni riconosciute per l'Italia.

All'art. 4 e allegato E è conferita delega al Governo a dare esecuzione alla Sentenza della Corte di Giustizia del 1 giugno 1995, di cui sopra.

 

La Corte di Cassazione emette la Sentenza n. 5760 del 10 giugno, stabilisce che è competenza degli organismi disciplinari dell'Ordine irrogare la pena sospensiva di cui all'art. 8 della Legge n. 175/'92, in caso di prestanomismo.

Le Commissioni Odontoiatriche degli Ordini dispongono di un chiaro strumento per combattere il diffuso fenomeno.

 

La Commissione delle Comunità Europee con Direttiva n. 98/63/CEE del 3 settembre apporta alcune modifiche alla Direttiva n. 93/16/CEE, che però non coinvolgono l'Italia.

 

A fine luglio il Disegno di legge Disciplina della Professione Odontoiatrica e di separazione degli Ordini, è licenziato anche dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato e ritrasmesso alla Camera, in sede referente, con nuove proposte integrative: - sanatoria che permetta l'iscrizione al nuovo Ordine degli Odontoiatri anche ai laureati in Croazia

- esclusione della possibilità di doppia iscrizione per i medici chirurghi non specialisti in discipline odontostomatologiche.

Questo disegno di legge scontenta ora tutte le componenti della categoria.

 

Il 2 – 3 ottobre la FNOMCeO approva il Nuovo Codice di Deontologia Medica 1998, unico sia per medici-chirurghi, sia per i dentisti (odontoiatri).

 

Il Consiglio dei Ministri approva definitivamente il testo del Decreto per disciplinare i soggetti fruitori della Legge n. 471/'88, in applicazione della delega conferitagli con Legge n.128/'98 e il Presidente della Repubblica emana il Decreto Legislativo n. 386 del 13 ottobre.

Il provvedimento interessa:

- gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri laureati in Medicina e Chirurgia, immatricolati al relativo Corso di Laurea negli anni accademici compresi tra il 1980-81 e 1984-85, che avevano richiesto l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri entro il 31 dicembre 1991, in virtù della legge sopraccitata e successivamente censurata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Questi medici dovrebbero essere cancellati dall'Albo Odontoiatri e quindi abbandonare la professione;

- tutti gli immatricolati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia tra l'anno accademico 1980-81 e 1984-85, non fruitori della Legge 471/'88 e quindi non iscritti all'Albo degli Odontoiatri; questi soggetti potranno accedere alla professione odontoiatrica.

Entrambi i gruppi dovranno sostenere e superare una prova attitudinale abilitante, ripetibile una sola volta in caso di fallimento. La prima sessione della prova si svolgerà entro 18 mesi.

Per i soggetti che hanno beneficiato della L. 471/'88, la domanda di partecipazione alla prova attitudinale dà diritto, in via transitoria, al mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri.

 

La Legge n. 471/'88 viene abrogata.

L'esecutivo governativo ritiene che solo un esame attitudinale colma la "lacuna formativa" degli immatricolati a Medicina e Chirurgia post 1980, costatata e sancita dalla Corte di Giustizia Europea.

I Medici che esercitano in virtù della L. 471/'88 rifiutano di sostenere esami per continuare l'attività.

Si organizza un nuovo sindacato; A.N.M.O. (Associazione Nazionale Medici Odontoiatri), che avvia ricorsi legali collettivi.

 

Il 30 novembre è emanata la Legge n. 419 che conferisce delega al Governo per intervenire sulle leggi di riforma sanitaria.

 

La FIMS (Federazione Italiana Medici Stomatologi), interroga il Parlamento Europeo relativamente alla complessa situazione dei medici stomatologi italiani dopo il recepimento da parte dell'Italia delle Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE relative alla professione di Dentista, in considerazione della sospensione della scuola di specializzazione specifica (Petizione n. 270/'98).

 

L'accesso alla professione è in costante aumento, il numero programmato alla facoltà di odontoiatria di fatto non esiste più per l'effetto di svariati interventi della Magistratura che hanno concesso ai ricorrenti esclusi di iscriversi e poi laurearsi in sovrannumero. Molti gli italiano diplomati all'estero in Paesi non comunitari.

E’ pletora odontoiatrica.

 

La professione è anche minacciata dalla tendenza che va diffondendosi di fruire di prestazioni professionali all'estero, specie in Est Europa.

 

1999

 

L'art. 1, comma 22, della Legge n. 4 del 14 gennaio, Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio mensa nelle scuole,  in G.U. n. 14 del 19 gennaio, riapre i termini, fissati al 1964, di cui all'art. 31 della Legge n. 118/'72, rigorosamente fissati al 1964. Equiparando il titolo professionale tecnico di "Dentist", a quello  di Zahanart o di Doctor der Zahnheilkundel inseriti in art. 2 della Direttiva Dentisti n. 686/'78, viene aperta la via all'iscrizione all'Albo Odontoiatri anche ad un contingente di odontotecnici titolari di diplomi non sanitari conseguiti in Austria.

 

La Legge n. 42 del 26 febbraio conferisce dignità di professione sanitaria alle professioni sanitarie ausiliarie (infermiere ed ostetrico), di cui al T.U.L.L.S.S. del 1934 e consente la pubblicità per medici ed odontoiatri anche sulla stampa di categoria, allargando i rigidi limiti della Legge n. 175/'92.

 

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, CCEPS, con Decisione n. 44 del 1 marzo, accoglie il ricorso dei Medici ex L. 471/'88 avverso la cancellazione dall'Albo Medici attuata d'Ufficio da alcuni Ordini provinciali.

Vedi Massimario delle Decisioni CCEPS anno 1999 pag. 5.

 

Il Decreto del Ministero della Sanità n. 137 del 15 marzo istituzionalizza la figura dell'Igienista Dentale.

Il nuovo Operatore sanitario può esercitare in strutture pubbliche o private anche in regime libero-professionale, dopo il conseguimento di apposito diploma universitario.

Opera su indicazione dell'Odontoiatra e si occupa della prevenzione delle affezioni oro-dentali.

 

L'Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione n. 101 del 13 aprile conferisce titolo abilitante anche all'esame di Stato del corso di studio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

 

Il 15 aprile il Presidente del Parlamento Europeo, J.M. Gil Robles interviene in prima persona sul Parlamento italiano che sta legiferando in tema di professione odontoiatrica.

Sono accolte le Petizioni ufficiali dei medici italiani, privati della possibilità di specializzarsi in discipline odontostomatologiche a causa del Decreto Garavaglia-Colombo del 30 ottobre 1993.

Tramite l'Ambasciatore italiano invita a ripristinare le scuole di specializzazione in odontostomatologia o, in alternativa concedere l'accesso alla professione di odontoiatra a tutti i medici immatricolatisi al corso di laurea in medicina sino all'ottobre 1993.

 

Il Decreto Legislativo n. 135  del 11 maggio, sul Trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, conferisce un pregnante ruolo alle norme deontologiche in tema di tutela della privacy e costituisce la base normativa per la promulgazione del successivo Decreto Legislativo n. 282 del 30 luglio, che disciplina il trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute.

 

Con Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno, il Ministro della Sanità Bindi varata la Riforma Saniatria Ter; (riforma della riforma avvenuta con D. Lgs. n. 502/'92, a sua volta riformante la Legge n. 833/'78).

Importanti sono i nuovi panorami per la professione odontoiatrica.

L'art. 8 prevede il possesso di requisiti minimi strutturali anche per gli Studi odontoiatrici e l'erogazione di servizi sanitari attraverso soggetti accreditati (strutture e professionisti), provvisti di autorizzazione e successivamente convenzionati.

L'art. 9 prevede l'istituzione di Fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale, per l'erogazioni di prestazioni, anche odontoiatriche.

Tali Fondi si affiancano alle altre Casse e Fondi già esistenti che già erogano quelle prestazioni non garantite dal Servizio pubblico. Forniscono tutte le prestazioni aggiuntive "non comprese" nei livelli essenziali e uniformi garantite dal SSN, rivolgendosi  alle strutture e ai professionisti accreditati con il SSN.

I Fondi sono "autogestiti" o affidati a istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o socio - sanitario da almeno 5 anni. Alla gestione possono partecipare anche le regioni o gli enti locali, in forma singola o associata. Possono essere istituiti anche da aziende, sindacati, associazioni di rilievo, società "no profit" e quelle di mutuo soccorso riconosciute.

L'art. 14 istituisce l' E.C.M. (Educazione Continua in Medicina), un sistema formativo a "punti" che il personale sanitario deve conseguire annualmente per mantenere i requisiti di idoneità all'esercizio professionale.

L'ECM è finalizzata all'efficienza dell'assistenza erogata dal S.S.N. e stabilisce il possesso di particolari requisiti per i Soggetti erogatori di attività formativa, anche privati.

 

Vuoi per l' "Autorizzazione - Accreditamento - Convenzione", vuoi per la "Formazione a punti", parte della categoria teme lo scadimento della libero - professionalità del Dentista Italiano.

 

Alcune associazioni e sindacati cavalcano invece l'opportunità di erogare la Formazione Continua.

 

La Legge del 2 agosto n. 264 reintroduce, con solida normativa, il numero programmato per l'accesso al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentale e nel contempo offre una sanatoria per tutti coloro che negli anni precedenti erano stati ammessi al corso con riserva, in virtù di ricorsi accolti dai TAR.

E’ malcontento in alcuni ambienti sindacali.

 

Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto attua la Direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei loro titoli.

In Allegato C di cui all'art. 4, è ancora elencata la specializzazione medica italiana in Odontostomatologia, che è quindi riattivabile.

 

La Legge n. 362 del 14 ottobre apporta ulteriori modifiche alla normativa sulla pubblicità sanitaria (Legge n. 175/'92  come modificata dalla Legge n. 42/'99).

Ai Sanitari libero - professionisti è ora consentito l'utilizzo anche dei periodici di informazione e dei quotidiani come veicolo pubblicitario a mezzo stampa.

 

Il Ministro Edo Ronchi, con Nota del Ministero dell'Ambiente per i Medici del 14 dicembre n. 3402/V, interpretando il D. Lgs. n. 22/'97 in tema di rifiuti pericolosi, riduce le incombenze burocratiche per i libero - professionisti.

 

Il 21 dicembre, la Legge Comunitaria 1999 n. 526 apporta modifiche alla Legge n. 409/'85 relativamente al diritto di mantenimento dell'iscrizione all'Ordine professionale italiano, per gli odontoiatri cittadini italiani che si trasferiscono nei Paesi Membri della UE (art. 15).

L'art. 16 dispone che il domicilio professionale sia equiparato alla residenza, ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Inoltre il Governo italiano è impegnato a dare attuazione alla Direttiva Medici 98/63/CE, che modifica la 93/16/CE.




L'OTTOCENTO


1900 -1977


1978-1999 1°parte (78-93)

1978-1999 2°parte (94-99)


dal 2000 al 2005


dal 2006 al 2008


dal 2009




 


    


























































































































































































































































































































































































































































































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1900 -1977


1978-1999 1°parte (78-93)

1978-1999 2°parte (94-99)


dal 2000 al 2005


dal 2006 al 2008


dal 2009