Introduzione  

  Storia Sintetica  

  Cronologia  

 

DENTISTA ITALIANO - CRONOLOGIA SINTETICA


In Italia il processo di legittimazione delle professioni  è avviato nel 1874 con l’istituzione dell’ Ordine degli Avvocati. 

 

1890 

Il Regio Decreto del 24 aprile subordina l’esercizio “dell’odontoiatria e della flebotomia”, alla laurea in Medicina e Chirurgia.

 

1910 

Il governo Giolitti imposta l’Ordine dei Medici Chirurghi.

 

1912 

La Legge n. 298 del 31 marzo conferma la  laurea in medicina e chirurgia per l’esercizio dell’odontoiatria, istituisce corsi in odontoiatria e protesi dentale e attua la prima sanatoria per i dentisti non medici, autorizzando i soggetti che esercitano “pubblicamente e personalmente” l’attività.

 

1923

Il Regio Decreto  n. 2910 del 31dicembre segue l’andamento europeo e istituisce una nuova figura professionale di odontoiatra, autonoma e distinta dal medico, prevedendo una  Scuola Nazionale di Odontoiatria per  conferire una laurea specifica già con l’anno accademico 1924-1925.

 

1924 

Il  governo di Mussolini   non converte in legge il RD n. 2910 del ‘23 e lo abroga con apposito RD n. 1755  del 16 ottobre, interrompendo l’avvio di un’ “Odontoiatria autonoma”. Vengono anche sciolti gli Ordini professionali.

 

1926 

Il RD n. 1755/’24 diventa Legge dello Stato n. 597 del 21 marzo: l’esercizio dell’odontoiatria  è  assegnato ai soli Medici-Chirurghi..

 

1946 

Dopo la costituzione della Repubblica, il  Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre, ricostituisce gli Ordini delle Professioni Sanitarie; l’esercizio dell’odontoiatria è consentito ai Medici, con l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, e agli iscritti all’ “Elenco  aggiunto dei Dentisti Abilitati a continuare in via transitoria, l’esercizio della professione”.

Dal ‘46 al ‘78 la professione  è esercitata dai medici, dai soggetti in sanatoria, ma anche  dagli ...abusivi (odontotecnici che sconfinano nell’odontoiatria).

 

1978  

Il Consiglio delle Comunità  Europee con le Direttive Dentisti n. 686 e 687 impone all’Italia di istituire lo specifico corso di Laurea per Dentisti; prevista  però  la deroga (temporale e contingentata) che  riconosce anche alla Laurea in Medicina e Chirurgia,  validità di titolo per la qualifica di Dentista.

 

1980 

Il DPR  n. 135 del 28 febbraio istituisce il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLOPD), presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Dal ‘80 al ‘85 è  “pletora medica” e molti si avviano alla libera professione odontostomatologica;  diffuso  il “prestanomismo” (medici che ufficializzano studi gestiti da odontotecnici-abusivi). Nel ‘84   i primi laureati al CLOPD, mancando di abilitazione e di “casa ordinistica” scendono in piazza per protesta.

 

1985 

Il 24 luglio è promulgata la Legge n. 409  che istituisce la professione di Odontoiatra e l’Ordine comune dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, ma nel contempo  elude il principio di interdisciplinarietà della stomatologia, viola il dettato comunitario di distinzione del titolo/qualifica di Medico Chirurgo e di Dentista e lede anche i diritti costituzionali dei Medici formatisi ante 1980 (la previsione di “opzione” per l’Albo  Odontoiatri,  toglie il diritto d’esercizio della medicina ai medici senza specializzazione odontoiatrica, mentre i medici dentisti specializzati,  mediante particolare “annotazione all’Albo Medici” e senza “opzione”,  possono invece mantenerlo, divenendo la specializzazione in odontoiatria il requisito paradossale per l’esercizio della …. Medicina).

A ottobre, sulla G.U. n .237, il Ministero della Pubblica Istruzione pubblica il bando per la  prima sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra, cui possono partecipare i primi laureati CLOPD.

 

1987

L’ Ordinanza del Tribunale di Verona, del 10 luglio, accoglie un ricorso relativo all’obbligo di opzione  per l’Albo Odontoiatri per i medici non specialisti in discipline odontostomatologiche, discriminati, per l’esercizio della medicina, rispetto agli specialisti e lo trasferisce  per competenza alla Corte Costituzionale. 

Un medico dentista non specialista, non annotabile all’Albo Medici di esercizio dell’odontoiatria, ricorre alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS), per ottenere il diritto di “annotazione di esercizio legittimo dell’odontoiatria”, al pari degli specialisti.

 

1988 

Promulgata  la Legge n. 471del 31 ottobre, che proroga al 1985 i termini di riconoscimento della laurea in medicina, come titolo valido per la qualifica di Dentista europeo, previa opzione per l’Albo degli odontoiatri..

 

1989  

Il 22 febbraio con Sentenza n. 100 la Corte Costituzionale ritiene fondate le censure mosse alla L. 409/’85 e cade l’obbligo di opzione per i medici che si sono immatricolati a Medicina ante 28.01.’80;  cade anche il termine dei 5 anni; parità per l’esercizio della Medicina tra medici specialisti e non specialisti in discipline odontoiatriche; pertanto tutti questi medici, possono iscriversi contemporaneamente ai due Albi e senza limiti di tempo.

Il 18 marzo anche la CCEPS, con Decisione n. 8,  accoglie il ricorso del Dentista non specialista e così anche  molti medici   non specialisti, ottengono la qualifica di  Dentista mediante l’annotazione all’Albo Medici e senza iscriversi  all’Albo Odontoiatri; al pari degli specialisti.

Dall’  ‘89 al ‘94 la situazione ordinistica  va diversificandosi e nel  ‘95 ci sono:  7.000 laureati CLOPD  e 3.000 laureati in medicina optanti, iscritti al solo Albo Odontoiatri   - 20.000 laureati in medicina con doppia iscrizione - 12.000 laureati in medicina  specialisti  e 8.000 non specialisti iscritti al solo Albo Medici con annotazione.  

I prestanome sono mescolati un po’dappertutto. Aumentano anche i dentisti stranieri della  CEE. Vengono presentate le prime proposte di legge per la creazione di un Ordine  Autonomo degli Odontoiatri. Presentate anche proposte per ampliare le competenze degli odontotecnici.

 

1993 

Il Decreto Ministeriale (Sanità/MURST) del 30 ottobre (Garavaglia/Colombo), sospende le Scuole di specializzazione post-universitaria in odontostomatologia per i medici-chirurghi, perché “doppione formativo” , in previsione di una ristrutturazione dei piani di studio.

 

1995

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con Sentenza  del  1°giugno (Causa C- 40/’93), censura la legge  italiana n.471/’88, perché prorogando al 1985 i termini  di riconoscimento della laurea in medicina per il titolo di dentista, contravveniva al termine imposto (1980)  dalle Direttive Dentisti del 1978.

Una  proposta di legge di istituzione della professione di odontoiatra, sostanzialmente caratterizzata dalla separazione degli ordini, passa alla Camera dei Deputati , ma poi si arena per crisi di governo e nuove elezioni politiche.

 

1997

Nuove presentazioni di disegni di legge per  l’Ordine autonomo degli Odontoiatri.

1998 

Il 13 ottobre il Presidente della Repubblica emana il Decreto Legislativo n. 386. Il provvedimento interessa tutti gli immatricolati a  Medicina e Chirurgia tra l’ 1980 e il 1985, che  potranno ottenere la qualifica di Odontoiatra e il riconoscimento europeo,  sostenendo una prova attitudinale abilitante. La Legge n. 471/’88 , viene abrogata.

Poiché  il numero programmato per l’accesso alla facoltà di odontoiatria  e costantemente eluso, per l’effetto di svariati ricorsi in sede giudiziaria, si assiste alla “pletora odontoiatrica”.

 

1999   

Il 15 aprile il Presidente del Parlamento europeo interviene sul Parlamento italiano- che sta legiferando in tema di professione odontoiatrica-  proponendo il ripristino delle scuole di specializzazione in odontostomatologia o, in alternativa, concedendo la qualifica di odontoiatra a tutti i medici immatricolatisi al corso di laurea in medicina sino all’ottobre 1993.

Nel Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto, (attuativo della Direttiva n. 93/16/CEE,  … libera circolazione dei medici e …reciproco riconoscimento… dei  titoli), è sempre elencata la specializzazione medica italiana in Odontostomatologia.

 

2000 

Il 1° febbraio  la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati,  conclude sulla  proposta di Legge di Disciplina della professione di Odontoiatra. E’ proposto l’Ordine degli odontoiatri autonomo e separato dall’Ordine dei medici, a cui dovrebbero obbligatoriamente iscriversi anche i medici-chirurghi, specialisti e non specialisti, ante 1985.

Il Decreto Ministeriale 19 aprile “Procedura concernente la prova attitudinale, prevista dall’art.1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri”,  l’Avviso del 25 luglio, che precisa l’esonero dall’esame per i medici 1981/1984, specialisti in campo odontoiatrico e poi il Decreto Ministeriale 18 settembre 2000 “Proroga del termine per la partecipazione alla prova attitudinale ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri” attivano gli Ordini provinciali a raccogliere le domande per la partecipazione all’esame abilitante/sanatoria per i medici ex L. 471.  Si avviano però ricorsi nelle più svariate sedi giurisdizionali e politiche. Ma la Risoluzione n. 7/00962, approvata dalla Camera dei Deputati il 27 settembre, impegna il Governo a sospendere lo svolgimento di tale prova attitudinale.

 

2001  

La conclusione anticipata  della XIII legislatura (crisi del  Governo di centro-sinistra) arena l’iter di approvazione del Disegno di Legge sull’Ordine Autonomo degli Odontoiatri, strutturato ed approvato dalle Commissioni competenti e già calendarizzato per il formale voto di approvazione del Parlamento.

La Direttiva UE 2001/19/CE  del 14 maggio,  modifica  le direttive concernenti le professioni di medico e di dentista. Relativamente ai Dentisti  estende la deroga di riconoscimento della laurea in Medicina e Chirurgia come titolo valido  di Odontoiatra, anche ai Medici Chirurghi italiani  che hanno iniziato la formazione universitaria dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, previo superamento di prova attitudinale e dimostrazione di esercizio professionale per almeno tre anni. Relativamente ai Medici riconosce validità europea ai titoli di specializzazione  in “Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche”, ove sempre compare la Stomatologia, (in Italia Odontostomatologia).

Presentate nuovamente Proposte di Legge per la Disciplina della Professione di Odontoiatra:  la n. C. 146  del 30 maggio, con lo stesso testo di quello giunto in dirittura di approvazione nella XIII Legislatura e la  n. C.327 del 8 ottobre.

Anche nuove proposte legislative in tema Disciplina della professione di odontotecnico: la n. S. 321 del 27 giugno e la n. C. 1099 del 28 giugno, ambedue miranti ad ampliarne le competenze.

Il D.M. Sanità/MURST  del 6 agosto, modifica  la prova attitudinale per i medici ex 471, sostituendola con un corso di formazione presso l’Università.

Con Sentenza del 29 novembre (Causa C- 202/99), la Corte di Giustizia delle Comunità europee si pronuncia sull’iscrizione all’Albo odontoiatri dei medici specialisti Stomatologi e alla doppia iscrizione. La Corte dichiara  inadempiente l’Italia perché conferisce la qualifica di “dentista” a medici odontostomatologi, non necessaria, poiché già in possesso di quella di “medico specialista”, secondo le Direttive Mediche 93/16. Inoltre stabilisce che i medici italiani “ante 1980”, legittimamente possono mantenere due titoli (medico e dentista) ed  due iscrizioni agli Albi (medici e odontoiatri).

 

2002   

Ancora una nuova proposta legislativa in tema Disciplina della professione di odontotecnico: la n. C. 2931 del 28 giugno.

Il 12 novembre il Tribunale di Venezia  assolve con formula piena un Medico-Chirurgo accusato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica, poiché esercitava l’odontostomatologia senza l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri. E’ sancito che “…la distinzione e l’autonomia tra le due professioni, medico e odontoiatra, non preclude affatto l’interdisciplinarietà, del resto oggettiva, tra le medesime, elemento comune anche ad altre professioni, comportando esclusivamente la conseguenza che il medico chirurgo non potrà mai assumere la qualifica di odontoiatra, fregiandosi del relativo titolo professionale, …ma nulla gli impedisce di compiere gli atti medici odontostomatologici comuni ad entrambe le professioni.

A fine anno i medici ex Legge 471  iniziano i corsi abilitanti presso le Università,  ottenendo anche la qualifica di dentista.

 

2003 

La Legge n. 14 del 3 febbraio -Comunitaria 2002, interviene sulla legge n. 409/’85, adeguandola  alle Sentenze della CGCE. E’abrogato  l’istituto dell’annotazione di legittimo esercizio dell’odontoiatria. Emendati anche gli articoli che prevedono l’accesso alla professione di Dentista anche al  medico specialista odontostomatologo.

Il Presidente Nazionale delle Commissioni Odontoiatri, Giuseppe Renzo, il 28 marzo, dirama la Circolare Prot. 1545, annunciante il testo della “Carta dei Diritti e dei Doveri dell’odontoiatra”, una sorta di Codice deontologico peculiare per Odontoiatri.

L’ 8 luglio è emanato il Decreto Legislativo n. 277  Attuazione della Direttiva 2001/19/CE ….relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e … concernenti le professioni di …. Dentista,…. e Medico, che apporta per i Dentisti ulteriori modifiche alla L n. 409/’85, estendendo anche  agli ex 471 la deroga prevista per i medici italiani , relativamente alla qualifica di dentista e  alla doppia iscrizione agli albi; per i medici conferma, nell’ Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche, la Stomatologia (Odontostomatologia per l’Italia).

Presentate anche proposte legislative in tema  di Istituzione della figura  professionale di Medico Odontostomatologo: la n. C. 3655 del 6 febbraio, la n. C. 386 del 4 aprile e la C. 4132 del 2 luglio,  miranti a istituzionalizzare e differenziare tale qualifica.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con Ordinanza della Corte – Quarta Sezione- del 17 ottobre, si esprime relativamente al Procedimento C-35/02/1. E’una vicenda in tema di: “Medici ed esercizio della professione di dentista”.  Gli attori: un medico tedesco e l’Ordine dei Dentisti tedeschi. La Corte stabilisce che la Direttiva comunitaria Dentisti n. 686/’78: “ osta ad una normativa nazionale che consente in via generale ai medici di esercitare l’odontoiatria senza …la formazione specifica…”.

Questa pronuncia ribadisce la netta differenziazione giuridica delle due professioni, Medico e Dentista, ma non definisce i limiti tra odontostomatologia e odontoiatria.

 

2004 

La Sentenza del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2004 n. 3597/2004,  depositata il 7 giugno ritorna sul tema: specializzazione in odontostomatologia, riconosciuta  TITOLO ESCLUSIVO per l'accesso alla dirigenza del SSN.

In risposta a quesiti Ordinistci/FNOMCeO, tramite Ministero Sanità, il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esprime il PARERE n. 2995 del 5 maggio, in merito all’abrogazione dell’art. 5 L. 409/’85  istitutivo dell’ “annotazione di esercizio dell’odontoiatria” da parte dei Medici specialisti in discipline odontoiatriche, come da art. 13 della Legge n. 14/’03. L’annotazione scompare e al Medico e conferibile lo  Status di Dentista (pubblicizzazione, partecipazioni graduatorie-concorsi, coperture assicurative specifiche ecc.)   solamente con l’iscrizione all’Albo Odontoiatri. Il Consiglio di Stato ovviamente non si esprime circa l’esercizio della Stomatologia con lo Status Giuridico di Medico, non essendo stato interrogato in proposito. L’istituto del “Parere” non ha valenza di legge, e nemmeno valenza giuridica,  non derivando nello specifico caso da ricorso a TAR.

Il 18 agosto Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, con Decreto n. 28,   titolato “Modifica dei profili professionali delle attività artigiane”,  stabilisce, all’art. 2, che: … c) su richiesta della persona abilitata a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, in presenza e sotto la diretta responsabilità della stessa, l’odontotecnico o l’odontotecnica può collaborare agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura,…. In provincia di Bolzano è legalizzato il prestanomismo e/o il concorso in esercizio abusivo della professione medico-dentistica. L’ANDI Provinciale oppone ricorso al TAR locale (n. 310 /2004).

 

2005 

In G.U. della U.E. del 27 gennaio n. C 22, è pubblicata la COMUNICAZIONE – NOTIFICA DI DENOMINAZIONI DI SPECIALIZZAZIONI MEDICHE (2005/C 22/05) .

Con quest’atto la Commissione Europea comunica agli Stati membri, tra altre, la modifica apportata dall’Italia alla Specializzazione Medica in Odontostomatologia, consistente nell’aggiunta, a seguito della denominazione, della precisazione: …(sino al 31 dicembre 1994).

Il 10 febbraio la  Cassazione Civile Sez. III  emette la Sentenza  n. 4466, relativa ad un ricorso presentato da un Medico Chirurgo Specialista Maxillo-Facciale cui è negata l’iscrizione all’Albo Odontoiatri, sostenendo l’equipollenza temporale e formativa tra Corso di Specializzazione ed il corso di Laurea CLOPD. Il disposto conferma la legittimità del diniego all’iscrizione all’Albo Odontoiatri, ribadendo l’autonomia tra  Odontoiatria e  Chirurgia Maxillo-Facciale. Un principio diverso, con valore anche “al contrario”, consentirebbe all’odontoiatra l’iscrizione all’Albo Medici, per l’esercizio della Maxillo-Facciale.

Il 19 aprile il TAR di Bolzano deposita la SENTENZA n. 142/2005  e annulla il Decreto locale n. 28/2004  che localmente  legalizzava il prestanomismo e/o il concorso in esercizio abusivo della professione medico-dentistica. Anche in Alto Adige l’odontotecnico non può contattare direttamente il paziente, rimanendo artigiano puro come nel resto d’Italia.

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 settembre (L 255/22-142 IT) pubblica  la DIRETTIVA 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al “RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI”. La cosiddetta “Zappalà”., italiano relatore a Strasburgo. E’ introdotto un nuovo e specifico strumento legislativo, avente per oggetto (art. 1) la precisazione delle regole con cui una Stato Membro Ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno Stato Membro d’Origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione. Al punto “22” delle “considerazioni preliminari” il legislatore europeo precisa: “Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di Dentista come professione specifica distinta da quella di Medico, specializzato o no in Odontostomatologia …” . L’art 26 “Denominazione delle formazioni mediche specializzate” prevede che “ I titoli di formazione di medico specialista…sono quelli che …corrispondono …alle denominazioni …che compaiono all’Allegato V, punto 5.1.3”, ove compare sempre l’ODONTOSTOMATOLOGIA (durata minima della formazione: 3 anni); la specializzazione medica è conseguita in Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo ed Italia, con la precisazione per quest’ultimo Stato, di intervenuta “abrogazione” (sospensione)  dal 31 dicembre 1994.

Il 22 novembre il Tribunale di Avezzano emette la Sentenza n. 1213/2005 che vede assolvere un Medico Chirurgo esercitante l’odontostomatologia, non specialista e non iscritto all’Albo Odontoiatri, accusato di “ esercizio abusivo della professione odontoiatrica”  ex art. 348 del C.P., perché il fatto non sussiste. Poiché “… è indubbia quindi la distinzione e l’autonomia delle due professioni: il medico chirurgo non può fregiarsi della qualifica di odontoiatra, stante il quadro normativo. ….. Nondimeno però è innegabile che tra le due professioni intercorra INTERDISCIPLINARIETA’,  con la conseguenza che l’attività di  odontostomatologia non appare preclusa ad ognuna delle due professioni ed in particolare a quella dei medici chirurghi, essendo la stessa una delle discipline praticabili dai medici” .

Scade il triennio ordinistico 2003-2005. Entro dicembre si costituiscono i nuovi Consigli Direttivi, con  rinnovate Commissioni Mediche  e Commissioni Odontoiatriche provinciali.

Scade anche la XIII legislatura del Parlamento Italiano.

 

2006

La Corte d’Appello di Milano, il 7 febbraio, conferma in secondo grado la condanna per abusivismo professionale, comminata ad uno studente CLOPD sorpreso mentre attendeva ad una cementazione di ponte protesico, presso uno studio privato, avviando riflessioni  circa  la legittimazione di  ruoli clinici da delegare ai non abilitati.

La Corte d’Appello di Genova, Sezione I, con Sentenza del 8 marzo, condanna  un odontotecnico-dentista abusivo al risarcimento per “danni morali”, sia all’Ordine Provinciale, sia all’ANDI locale, parti civili, ritenendo che “l’esercizio abusivo  compromette i valori connessi all’ordinario esercizio della professione”.

Con l’anno corrente si rinnovano anche i vertici direttivi alla FNOMCEO. Presidente il dott. Pagni di Torino (Presidente dell’Omceo provinciale. Per la Commissione Centrale Odontoiatri sempre in sella il dott. G. Renzo di Messina (medico chirurgo doppio iscritto agli Albi).

Le elezioni politiche  di primavera vedono la sconfitta la coalizione di centro-destra (Berlusconi) e la risicata vittoria della coalizione di centro-sinistra (Prodi).

L’ on. Adriano Paroli (FI), il 4 maggio, ripresenta la Proposta di Legge – Atto Camera n. 484 Istituzione della professione di Medico Stomatologo.  

 

 

 

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