TRIBUNALE DI VERONA


ORDINANZA n. 365/1988


Trasmissione degli atti relativi al giudizio promosso dai medici veronesi avverso

gli artt. 4, 5 e 20 della L. 409/’85 dal Tribunale di Verona alla Corte Costituzionale


Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1a Serie speciale, n. 42, 19 ottobre 1988


Ordinanza emessa il 10 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 luglio 1988) dal Tribunale di Verona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra (omissis) ed altri e l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Verona N. 365.


(Legge 24 luglio 1985, n. 409, artt. 4, 5 e 20);

(Cost. artt. 3, 4 e 33).


Il Tribunale


Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa di (omissis) e altri (avv. omissis), contro Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Verona, contumace;

Letti gli atti;

Disposta la riunione per connessione oggettiva alla presente causa delle cause di cui ai numeri da n. 7050/1986 r.g. a 7080/1986 r.g., aventi il medesimo oggetto;

Ritenuto che gli attori hanno convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale l’Ordine provinciale dei medici ed odontoiatri di Verona, per sentir dichiarare il diritto degli attori stessi a mantenere la propria iscrizione all’albo medici-chirurghi della provincia di Verona, e che l’ordine convenuto non si è costituito in giudizio;

Rilevato che è stata proposta dagli attori eccezione di illegittimità costituzionale della legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva dell’albo professionale degli odontoiatri, legge il cui art. 4 provvede la possibilità di iscrizione all’albo stesso per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, e per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di specializzazione in odontoiatria, e sancisce l’incompatibilità dell’iscrizione all’albo in questione con l’iscrizione a qualsiasi altro albo professionale, compreso quello dei medici chirurghi che siano in possesso di diploma di specializzazione nel campo odontoiatrico;

Ritenuto che il predetto art. 4 della legge n. 409/1985, così come gli artt. 5 e 20 della stessa legge, appaiono in contrasto con gli artt. 3, 4 e 33, quinto comma, della Costituzione, per evidente disparità di trattamento tra medici odontoiatri non specialisti e medici odontoiatri specialisti, (che, a differenza dei primi; possono mantenere l’iscrizione nell’albo generico, dei medici chirurghi), in quanto viene annullato il principio della libertà di scelta della propria attività lavorativa attraverso la potenziale perdita dell’abilitazione, già da tempo acquisita, a prestare attività medica generica nei riguardi dei medici odontoiatri non specialisti, ed infine perché viene in concreto negato il valore del titolo all’abilitazione professionale già conseguita, titolo riconosciuto e garantito dal suindicato art. 33 della Costituzione;

Considerato che la proposta eccezione appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione delle cause come sopra riunite;

Ciò premesso, revoca l’ordinanza 3 luglio 1987 di assegnazione delle predette cause riunite a sentenza;

Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità degli artt. 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, in relazione agli artt. 3, 4 e 33, quinto comma, della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del consiglio dei Ministri, e ne sia data comunicazione ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato.

 

Verona, addì 10 luglio 1987

Il Presidente:

Girardi