ODONTOIATRIA E PRINCIPIO DI INTERDISCIPLINARIETA’ PROFESSIONALE.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA: Sentenza dott. Sanna


vedi: Bollettino OdMCeOd Trento n. 6/2003


CRONISTORIA:

 

Con il Trattato di Roma del ‘57, si avviano le procedure per regolare i rapporti economico-commerciali degli Stati Membri della CEE (o MEC). Oltre alle merci devono “circolare” anche i lavoratori, professionisti sanitari compresi. In altri stati europei esiste anche il Dentista non medico, che cura bocca e denti a titolo diverso da quello del Medico, mentre in Italia le figure e le qualifiche coincidono. Del ‘75 sono le prime Direttive Mediche CEE e del ‘78 le prime Direttive Dentistiche CEE. Le prime regolamentano l’uso della qualifica di Medico in Europa, specialista Stomatologo compreso, le seconde la qualifica di Dentista. Di conseguenza, in Italia, nel 1980 è istituito il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLOPD). Nel ’84 si laureano i primi e nel 1985 è promulgata la Legge n. 409, per regolamentare la neoprofessione di Odontoiatra. La FNOM diventa FNOMCeO. Gli Ordini provinciali gestiscono due Albi: Medici e Odontoiatri.

Quindi negli Stati membri della UE sono riconosciute due figure professionali distinte, Medico e Dentista; qualifiche distinte, ma competenze interdisciplinari, per la diagnosi e terapia di bocca e denti. Il Dentista (Odontoiatra in Italia) da una parte e il Medico Chirurgo, specialista o meno in discipline afferenti come la Stomatologia, la Maxillo-Facciale, la Dermatologia e/o l’Oncologia, piuttosto che la chirurgia Cervico-Facciale o Plastico-Ricostruttiva o l’Otorinolaringoiatria.

In Italia però un contingente di medici formatisi ante-adeguamento europeo, hanno anche diritto alla qualifica di Dentista, al riconoscimento comunitario e alla libera circolazione con tale qualifica. Nulla togliendo o aggiungendo, ovviamente, alla figura del medico europeo specialista stomatologo (in Italia odontostomatologo), regolamentato, qualificato e riconosciuto dalle specifiche Direttive Mediche.

Ma la L. 409/’86 ha travisato lo spirito CEE. Infatti ha regolamentato anche la professione medica. E così poi anche la L.471/’88, che ha prorogato la deroga prevista dall’art.19 della Direttiva Dentisti CEE n. 686/’78, prevista per conferire anche la qualifica di Dentista ad un limitato contingente di medici italiani. Arrivano, ovviamente, le censure della nostra Corte Costituzionale prima (sentenza n 100/’89) e poi della Corte di Giustizia Europea poi (Cause: C-40/’93, C-162/’99 e C-202/’99).

I limiti della 409 sono sostanzialmente riconducibili al tentativo di evitare la divisione del mercato, contestuale all’ interdisciplinarietà derivante dalla distinzione delle professioni. Anche alcuni Sindacati di Odontoiatri chiedono una legge nuova; per separasi definitivamente dai medici (in sostanza un Ordine autonomo), ma anche per ribadire l’unicità professionale (obbligatorietà di iscrizione per l’esercizio professionale e monoiscrizione), trasferendo così al solo dentista-odontoiatra le competenze per la cura di bocca e denti. Così glissando sul principio dell’interdisciplinarietà, elemento comune anche ad altre professioni (geometra-architetto-ingegnere, dottore–ragioniere commercialista- perito tibutario, chimico-biologo).

Per l’Europa è solo un problema di “QUALIFICA”, finalizzato al reciproco riconoscimento e libera circolazione.

Infatti nessuna norma di diritto interno o comunitario “toglie la bocca” al medico, italiano o europeo che sia; il medico , ovviamente, non può fruire della qualifica di dentista per incarichi, concorsi, pubblicità o quant’altro.

Ma anche i Ministri della Sanità e Università pro tempore (On.li Garavaglia e Colombo), nel 1993, sospendono (non eliminano!), con Decreto, la specializzazione in odontostomatologia per i medici italiani.

Anche l’A.G. (Carabinieri del NAS), nel ’95, nega il principio di interdisciplinarietà tra le professioni di Medico e quella di Dentista. Infatti il dott. M. Sanna, laureato e abilitato in Medicina e Chirurgia, iscritto all’Albo Medici dell’Ordine di Venezia, è rinviato a giudizio per il delitto ex art. 348 del Codice Civile: ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE ODONTOIATRICA. L’ipotesi di reato è infatti sostenuta da un verbale di ispezione, perchè il dott. Sanna esercita l’odontostomatologia nel suo studio medico e non risulta iscritto all’albo degli odontoiatri e nemmeno ha conseguito la specializzazione. Infatti il dott. Sanna si è immatricolato alla facoltà di medicina post. 1981, non ha fruito della L. 471/88 e nemmeno ha potuto specializzarsi in discipline stomatologiche, per effetto della sospensione ex Decreto “Garavaglia-Colombo” del 1993 .

Ma il 12 novembre 2002 si conclude l’iter processuale con la Sentenza del Tribunale di Venezia, che assolve il Medico-Chirurgo, dott. Mario Sanna, con formula piena, per insussistenza del fatto.

Il Dispositivo della Sentenza , con le motivazioni, è depositato il 13 agosto 2003. La Sentenza è definitiva e inappellabile”.

Il dibattito ora dovrebbe spostarsi sull’opportunità di riattivare le scuole di stomatologia per i medici.

 

Di seguito il testo del disposto.

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO PENALE

SENTENZA N. 2243/2002

(ART:544 e SEGG. 549 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice – …omissis… alla pubblica udienza del 12 Novembre 2002 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza:

 

SENTENZA

 

Nei confronti di:

 

.omissis ….

SANNA Mario nato a Brescia il 25 settembre 1964, res ….omissis …. dom. eletto ….omissis ….

Libero presente

 

IMPUTATI

 

Del resto di cui all’art.

 

 

  • 81, 110, 348 in rel Art.1 L. 409/89 per aver con più azioni azioni esecutive dello disegno criminoso ed in concorso tra loro, il dr ….omissis …. esercitato e agevolato l’esercizio della professione sanitaria di dentista da parte del dr. Sanna Mario, medico chirurgo non iscritto all’albo degli odontoiatri, atteso che quest’ultimo procedeva ad eseguire prestazioni odontoiatriche in mancanza della speciale abilitazione da parte dello Stato e dell’iscrizione al relativo albo professionale;

 

B) ….omissis ….

 

CONCLUSIONI

 

Il P.M.: ….omissis ….

Per il reato sub A) condanna alla sola multa di Euro 300,00 ciascuno

La DIFESA: assoluzione perché il fatto non costituisce reato

.omissis ….

 

FATTO E DIRITTO

 

.omissis ….

Quanto al delitto, il fatto materiale risulta oggettivamente pacifico e neppure contestato dal Sanna, il quale, in sede di esame, ha confermato di avere, nell’ambito dell’attività esercitata nel proprio studio medico, svolto in particolare attività di diagnosi e terapia delle malattie della bocca e dei denti, dunque attività odontostomatologica, ritenendo di essere legittimato a compiere tali atti medici, pur specifici, rientranti nel genus più ampio della professione medico-chirurgica, al cui esercizio il sanna è abilitato dal giugno 1995.

Tali circostanze di fatto sono state confermate dalle deposizioni testimoniali del M.llo ….omissis ….

In servizio presso il NAS dei C.C. di treviso, che effettuò il il controllo nello studio medico dentistico “Sanna” nel luglio del 1995, alla presenza del dr. Sanna, impegnato nell’esecuzione di una prestazione odontoiatrica su paziente, nonché di taluni pazienti ….omissis …., che ricevettero personalmente dal Sanna cure e prestazioni dentistiche e/o protesiche.

Peraltro ritiene il giudicante che l’attività in concreto esercitata dal dr. Sanna, sicuramente qualificabile come “atto medico”, pur specialistico, volto in particolare alla diagnosi e cura delle malattie stomatologiche e dentarie, rientri nell’ambito delle attività lecitamente esercitabili dal medico-chirurgo, sia o meno in condizioni specialistiche, atteso che l’odontostomatologia costituisce solo una delle varie branche o settori specialistici ricompresi nella più ampia categoria dell’esercizio della professione medica.

Infatti, secondo la normativa in materia, il medico abilitato all’esercizio della professione può svolgerla con riferimento a tutte le branche della medicina, senza necessità di alcun diploma di specializzazione, ad eccezione dei casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge (come ad esempio per i radiologi), che consente l’assunzione della qualifica di specialista, confermando semplicemente un titolo accademico ulteriore di cui lo specialista può fregiarsi e utilizzare per pubblicizzare la propria attività, ma che non è abilitante rispetto all’esercizio della professione di medico (v. L. n. 78/42 sull’ordinamento delle scuole di perfezionamento e DPR n. 162/82 e L. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria).

La stessa Direttiva CEE 93/16, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, riconosce la possibilità per il medico non specialista di esercitare la professione anche in rami specialistici, laddove considera che “per quanto riguarda la formazione di medico specialista è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titolo di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all’attività di medico specialista, costituiscono una condizione per l’uso di un titolo di specializzazione”.

Del resto nessuno dubiterà della possibilità per il medico generico, o comunque non munito di diploma in cardiologia, di diagnosticare e prescrivere al proprio paziente la terapia più opportuna per una malattia cardiaca, benché lo stesso non possa ovviamente fregiarsi del titolo di cardiologo.

Analogamente nessuna disposizione normativa vieta al medico di diagnosticare e curare le malattie stomatologiche, pur non essendo in possesso di specifico diploma in odontostomatologia (v. anche DM 26/2/99, che nel rideterminare i settori scientifico disciplinari, secondo criteri di di affinità scientifica e didattica, definisce l’ambito delle malattie in questione e indica i vari comparti, quali l’odontoiatria preventiva e restaurativi, la paradontologia, le protesi, ecc.) e pur non potendo, ovviamente, fregiarsi del titolo di odontoiatra.

D’altra parte il quadro di riferimento normativo non appare affatto mutato, sotto il profilo che qui interessa, a seguito dell’introduzione in Italia della professione sanitaria di dentista, con il titolo di “odontoiatra”, istituita con L. 24/7/85 n. 409, che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale le direttive 78/686 e 687 CEE concernenti il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista e il coordinamento, istituendo nel contempo un apposito albo professionale presso ogni Ordine dei medici chirurghi e distinguendo la professione di odontoiatra da quella di medico chirurgo; con DPR 28/3/80 n. 135 era già stato istituito il corso laurea in odontoiatria e protesi dentaria, della durata di cinque anni, rispondente ai requisiti di formazione previsti nella direttiva 78/687 CEE.

In considerazione della particolare situazione in ambito nazionale prima dell’entrata in vigore delle direttive CEE, già valutata dal art. 19 della direttiva 78/686, che invia transitoria per l’Italia aveva riconosciuto, ai fini dell’esercizio della professione di odontoiatra, il titolo di medico rilasciato a professionisti, a prescindere dal fatto che vantino o meno una specializzazione, che avevano iniziato la loro formazione universitaria anteriormente al 28/1/80, è stata emanata la L. 31/10/88 n. 471, recante norme concernenti l’opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, con la quale il termine previsto dall’art. 19 direttiva sopra citata è stato esteso sino a ricomprendere l’anno accademico 1984/85. Inoltre la cit. L. 409/85 aveva previsto una seconda via di formazione per l’accesso alla professione di dentista, rappresentata dalla formazione di base di medico, conseguita con la laurea in medicina e chirurgia seguita dall’abilitazione professionale, e completata da un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico rilasciato dopo tre anni di specializzazione, consentendo ai medici che vantano una specializzazione in odontoiatria la possibilità di una doppia iscrizione agli albi professionali dei medici e degli odontoiatri.

Tale secondo sistema di formazione dei dentisti, corrisponde dunque al diploma di medico specialista in odontostomatologia, per vero, è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea (sent. 28/11/2002) in quanto non conforme alle direttive comunitarie, che prevedono, per l’accesso alla professione di dentista, una formazione odontoiatrica comprendente nel suo ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici dedicati alle materie odontoiatriche, ad eccezione del regime meramente transitorio e derogatorio introdotto dal cit. art. 19.

La Corte ribadisce, infatti, la netta distinzione e separazione delle due professioni di medico e di odontoiatra, sostenendo in buona sostanza che i medici non possono beneficiare del riconoscimento della qualifica dell’esercizio della professione di odontoiatra, trattandosi appunto di due distinte professione ed esercitando l’odontoiatra la professione ad un titolo diverso da quello medico.

Tutto ciò, peraltro, lungi dal contraddire l’assunto sopra affermato, semmai lo conferma.

Infatti la distinzione e l’autonomia tra le due professioni, medico e odontoiatra, non preclude affatto l’interdisciplinarietà, del resto oggettiva, tra le medesime, elemento comune anche ad altre professioni, comportando esclusivamente la conseguenza che il medico chirurgo non potrà mai assumere la qualifica di odontoiatra, fregiandosi del relativo titolo professionale, cosa che, peraltro il dr.Sanna non ha mai fatto, ma nulla gli impedisce di compiere gli atti medici odontostomatologici comuni ad entrambe le professioni.

Non resta , pertanto, che assolvere gli imputati dal delitto loro ascritto con la formula prescelta

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 e 530 cpp e 157 cp.

Dichiara NDP per prescrizione in ordine al capo B)

Assolve gli imputati dal capo A) per insussistenza del fatto.

Motivazione a 60 giorni.

 

Mestre 12/11/02

Il Giudice f.to ….omissis…

 

TRIBUNALE C.P. di VENEZIA

UFFICI DI MESTRE

14 AGOSTO 2003

DEPOSITATO