L’ODONOSTOMATOLOGIA (R)ESISTE.


La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 settembre (L 255/22-142 IT) pubblica la DIRETTIVA 2005/36/CE del 7 settembre 2005: “RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI”.

L’entrata in vigore è fissata per il 20 ottobre.

 

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea adottano un nuovo e specifico strumento legislativo, avente per oggetto (art. 1) la precisazione delle regole con cui una Stato Membro Ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno Stato Membro d’Origine e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la professione.

 

Al punto “22” delle “considerazioni preliminari” il legislatore europeo puntualmente precisa: “Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di Dentista come professione specifica distinta da quella di Medico, specializzato o no in Odontostomatologia. …”

 

La Sezione 2 è dedicata al “MEDICO”, mentre la Sezione 4 al “DENTISTA”; per entrambi le figure è prevista la distinzione tra“Formazione di base” e la “Formazione specializzata”.

 

Relativamente al MEDICO (artt. 24 – 30) l’art 26 “Denominazione delle formazioni mediche specializzate” prevede che “ I titoli di formazione di medico specialista…sono quelli che …corrispondono …alle denominazioni …che compaiono all’Allegato V, punto 5.1.3”.

Nel lungo Allegato V Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, titolo V.1. MEDICI, punto 5.1.3. Denominazioni delle formazioni mediche specializzate, (pag.106della G.U. UE), compare ovviamente l’ODONTOSTOMATOLOGIA (durata minima della formazione: 3 anni). Questa specializzazione medica è conseguita in Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo ed Italia, con la precisazione per quest’ultimo Stato, di intrevenuta “abrogazione” dal 31 dicembre 1994.

NOTA: Va precisato che in realtà non si tratta di “abrogazione”, bensì di “sospensione”, come stabilito dai disposti TAR Lazio (Sezione III - Sentenza 1 febbraio-11 marzo 1995 n. 510) e Consiglio di Stato, ( Decisione n. 1478 del 21 maggio- 9ottobre 1997), per l’ effetto del Decreto Interministeriale “Garavaglia-Colombo” del il 30 ottobre 1993 in G.U. n. 278 dd 26.11.’93: Rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 concernente l’elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

 

Viva e vegeta anche la specializzazione in Maxillo-Facciale (pag.104) e riconosciuta anche la Specializzazione medica in Chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (pag.109), per il conseguimento della quale occorre essere in possesso di doppia formazione di base: oltre a quella Medico, anche quella di Dentista.

 

Relativamente al DENTISTA (artt. 34 – 37) L’art 36 “Esercizio delle attività professionali di Dentista” prevede che “ La professione di Dentista… è una professione specifica e distinta da quella di Medico, specializzato o no… Gli Stati membri garantiscono che, in generale, ai Dentisti sia consentito accedere alle attività di diagnosi e trattamento delle anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui…”.

In Allegato V, titolo V.3 ODONTOIATRI, al punto 5.3.2 Titoli di formazione di dentista specialista, sono elencate le denominazioni dei diplomi di specializzazione in Ortodonzia e in Chirurgia Orale rilasciati dagli Stati Membri e che conferiscono la qualifica di Dentista Specialista.

 

La Direttiva 2005/36/CE inoltre abroga le Direttive Medici 93/16/CEE e le direttive Dentisti 78/686 e 687/CEE a decorrenza 20 ottobre 2007, data limite di conformazione per tutti gli Stati Membri (artt. 62 e 63).

 

Al Dentista è consentito accedere alle cure di bocca e denti, senza nulla togliere all’Odontostomatologo. Qualifiche e riconoscimenti diversi e distinti. Entrambi esercitando INTERDISCIPLINARMENTE.

 

Per buona e definitiva pace di tutti.