CASTRAZIONE DELLA MEDICINA




Medicina-Chirurgia e Odontoiatria: due Professioni, interdisciplinari, reciproche, collegate da un interscambio culturale e formativo.

Ma in Italia si sta assistendo ad una vera e propria “castrazione della Medicina”, in ambito Stomatologico.

E quel che più fa specie è che i Medici, vertici FNOMCeO compresi, non protestano e sembrano rassegnati.

Eppure il colpo inferto è molto grave, sia per la mutilazione all’Opera del Medico, sia per l’impoverimento qualitativo del servizio offerto al Cittadino-fruitore, sia soprattutto per l’isolamento culturale dell’Odontoiatra, conseguente alla mancanza di interazione con gli altri settori della Medicina-Chirurgia.

 

In Italia, l’unico Professionista Sanitario abilitato all’esercizio dell’attività di Dentista è il Medico Chirurgo, sino al 1985, anno di recepimento delle Direttive Europee Dentisti del 1978 con Legge n. 409, che abilita a curare, ovviamente solo ed esclusivamente bocca e denti, anche un altro Professionista Sanitario: il Dentista non medico, denominandolo Odontoiatra.

Anche all’ Odontoiatra è quindi estesa la potestà ed il diritto di praticare cure mediche, con i precisi  limiti d’esercizio posti in art. 2: “Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione”.

E’ sancito il “PRINCIPIO DI INTERDISCIPLINARIETÀ”, comune ad altre professioni.

Questa la "RATIO LEGIS".

 

Ma fu il caos.

Medici-Chirurghi Odontostomatologi vennero rimescolati con i NeoDentisti-Odontoiatri e con i Dentisti-Medici in regime derogatorio (ex art.19 DirCE 687/78), contravvenendo ripetutamente alle norme europee, che distinguono nettamente lo Stomatologo (medico) dal Dentista (non medico).

E via via i “correttivi”(citati i più cogenti):

- Legge 471/’88

- Sentenza n. 100/’89 Corte Costituzionale

- Decisione n. 8/’89 Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie

- Decreto Legislativo n. 353/’94

- Sentenza 1 giugno ’95 Corte di Giustizia Europea – Causa C-40/93

- D.Lgv. 386/’98

- Legge n. 526/’99

- Sentenza 18 gennaio 2001 Corte di Giustizia Europea – Causa C-162/99

- Sentenza 29 novembre 2001 Corte di Giustizia Europea – Causa C-202/99

- Sentenza n. 2243/2002 Tribunale Venezia

- Legge n. 14/2003

- D.Lgv. n. 277/2003

- Parere Consiglio di Stato n. 2995/2004

A questi provvedimenti si aggiungono:

- interventi politici con vari Progetti di Legge, in discussione al Parlamento, da una parte per creare un Ordine Autonomo degli Odontoiatri, dall’altra per ridefinire la figura professionale del Medico Stomatologo ed anche per istituire l’ Odontotecnico Clinico

- interventi istituzionali della FNOMCeO/Sindacati ANDI-AIO che propongono oggi una interpretazione travisata e faziosa della L. 409: solo all’ Odontoiatra è concessa la potestà ed il diritto di curare bocca e denti, invertendo così (e trasformandoli in “limiti-inversi”) le limitazioni poste agli Odontoiatri. SI VORREBBE CHE I MEDICI CHIRURGHI, (tutti quelli non qualificabili come Dentisti ex derogatoria art. 19 Dir. Europea 687/78), NON CURASSERO PIU' BOCCA E DENTI, negando in tal modo, stolidamente, l'INTERDISCIPLINARIETA'. Mistificando la volontà del Legislatore Europeo, che nel 1978, ha sicuramente imposto all’Italia di aggiungere la Professione di Odontoiatria, ma non di mutilare la Professione di Medico-Chirurgo sottraendogli la branca di Odontostomatologia .

- scelte politico/lobbistiche del MURST-Ministero della Sanità di sospendere le scuole di specializzazione post-universitaria per Medici-Chirurghi in Odontostomatologia (Decreto Garavaglia-Colombo 30 ottobre1993) e mai più di procedere alla loro riorganizzazione/riattivazione, come la normativa vigente impone (Sentenza TAR Lazio n. 510/1995 e Sentenza Consiglio di Stato n. 1478/1997).